§ 4.4.103 – L.R. 7 agosto 2002, n. 17.
Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:07/08/2002
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Concessione dell’assegno e modalità di presentazione della domanda).
Art. 3.  (Modalità di erogazione dell’assegno regionale integrativo).
Art. 4.  (Rinvio).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 4.4.103 – L.R. 7 agosto 2002, n. 17.

Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.

(B.U. 20 agosto 2002, n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce agli ex combattenti di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), un assegno integrativo reversibile regionale mensile, in misura pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui all’articolo 6 della l. 140/1985, come modificato dalla legge 16 marzo 1987, n. 114.

 

     Art. 2. (Concessione dell’assegno e modalità di presentazione della domanda).

     1. L’assegno integrativo regionale è concesso con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, ai soggetti di cui all’articolo 1, residenti in Valle d’Aosta o iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) in un Comune della Valle d’Aosta [1].

     2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla struttura regionale competente in materia di previdenza e assicurazioni sociali, cui è demandato altresì ogni adempimento in ordine all’attuazione della presente legge.

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione dell’assegno regionale integrativo).

     1. La Regione provvede all’erogazione dell’assegno regionale integrativo mensile:

     a) direttamente attraverso i propri uffici;

     b) avvalendosi di enti regionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali;

     c) stipulando convenzioni con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali.

 

     Art. 4. (Rinvio).

     1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto procedimentale relativo alla concessione e all’erogazione dell’assegno regionale integrativo.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) per l’anno 2001 e in annui euro 1.033.000 a decorrere dall’anno 2002.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 2.2.3.03 “Assistenza sociale e beneficenza pubblica” e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti”, dell’obiettivo programmatico 3.1. “Fondi globali”, a valere sull’accantonamento previsto al punto A.3 “Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex-combattenti”, dell’allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003.

     3. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21.