§ 4.4.102 - Legge regionale 9 settembre 1999, n. 31.
Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Società "BANCA POPOLARE ETICA s.c.a.r.l.".


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:09/09/1999
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Quota di partecipazione).
Art. 3.  (Diritti societari).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).


§ 4.4.102 - Legge regionale 9 settembre 1999, n. 31.

Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Società "BANCA POPOLARE ETICA s.c.a.r.l.".

(B.U. 21 settembre 1999, n. 42).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Valle d'Aosta al fine di assicurare la funzione sociale e solidale dell'iniziativa economica privata, anche tramite il sostegno al volontariato e alla cooperazione sociale, partecipa alla società cooperativa per azioni a responsabilità limitata "BANCA POPOLARE ETICA s.c.a.r.l." con sede legale in Padova, di seguito denominata "Banca".

 

     Art. 2. (Quota di partecipazione).

     1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere cinquecento azioni della Banca del valore nominale unitario di lire 100.000, per un valore complessivo di lire 50 milioni.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti utili e necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui all'articolo 1.

     3. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota sottoscritta.

     4. In caso di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto sociale della Banca, la Regione può recedere dalla qualità di socio con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

     5. La Regione recede comunque dalla qualità di socio in caso di modifica dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2514, comma 2, del codice civile.

 

     Art. 3. (Diritti societari).

     1. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione alla Banca sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un Consigliere regionale o da un funzionario regionale delegati dallo stesso.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50.000.000 (Euro 25.822,84), grava sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 50.000.000 per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) in diminuzione:

     Capitolo 69020: "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     Competenza lire 50.000.000

     Capitolo 69440: "Fondo di riserva di cassa"

     Cassa lire 50.000.000;

 

b) in aumento:

     Programma regionale 2.1.4.02.

     Codificazione 2.1.2.5.4.3.10.32.

     Capitolo 35450 (di nuova istituzione):

     "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della BANCA POPOLARE ETICA s.c.a.r.l."

     Competenza lire 50.000.000

     Cassa lire 50.000.000.