§ 4.4.87 - Legge regionale 29 novembre 1991, n. 71.
Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990 n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:29/11/1991
Numero:71


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 3.  (Variazioni di bilancio).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.87 - Legge regionale 29 novembre 1991, n. 71. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990 n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo).

(B.U. 10 dicembre 1991, n. 54).

 

Art. 1. (Autorizzazione di spesa).

     1. Per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo) è autorizzata limitatamente all'esercizio 1991, la maggior spesa di lire 1.100 milioni che grava sul capitolo 22560; su detto capitolo risulta, quindi, disponibile la somma di lire 1400 milioni.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede, per il 1991, mediante iscrizione di maggiori entrate sul cap. 9200 (Interessi su giacenza di cassa).

     2. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 3. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

     Parte entrate

     In aumento

     Cap. 9200 Interessi su giacenze di cassa lire 1.100.000.000

     Parte spesa

     In aumento

     Cap. 22560 Interventi regionali di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

     Legge regionale 9 luglio 1990, n. 44

     Legge regionale 29 novembre 1991 n. 71

     Lire 1.100.000.000

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 31, comma tre, dello statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.