§ 4.4.19 - Legge regionale 28 agosto 1971, n. 12.
Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:28/08/1971
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Aumento dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale).
Art. 2.  (Assegno mensile di assistenza integrativa regionale).
Art. 3.  (Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a mutilati ed invalidi civili fruenti di assistenze economiche statali)
Art. 4.  (Soggetti aventi diritto).
Art. 5.  (Indennità di assistenza domiciliare)
Art. 6.  (Accertamento del grado e della natura dell'invalidità e dell'inabilità).
Art. 7.  (Norme per la concessione dell'assegno mensile di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare).
Art. 8.  (Decorrenza dell'assegno mensile di assistenza integrativa e della indennità di assistenza domiciliare).
Art. 9.  (Tredicesima mensilità).
Art. 10.  (Scadenza rate).
Art. 11.  (Ratei maturati e non riscossi).
Art. 12.  (Accertamenti sulla permanenza dei requisiti).
Art. 13.  (Disposizioni transitorie).
Art. 14.  (Finanziamenti).
Art. 15.  (Abrogazione).
Art. 16.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.4.19 - Legge regionale 28 agosto 1971, n. 12.

Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili.

(B.U. 15 settembre 1971, n. 7).

 

Art. 1. (Aumento dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale).

     L'importo dell'assegno mensile da corrispondere agli invalidi civili che beneficiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'assistenza integrativa regionale, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1967, n. 21, è elevato da lire 15.000 a lire 19.000, a decorrere dal primo gennaio 1971.

     L'assegno mensile assistenziale è corrisposto nella misura ridotta del 50 percento agli invalidi ospitati in Istituti di cura e di assistenza.

     A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, rendite o redditi di qualsiasi natura o provenienza (con esclusione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione erogate su pensioni e rendite di familiari), di importo inferiore a lire 19.000 mensili, l'assegno mensile è ridotto in misura corrispondente all'importo mensile del trattamento già goduto; non è computabile né detraibile l'"assegno mensile di accompagnamento", previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 e successive modificazioni, nonché l'assegno vitalizio annuo erogato agli ex

- combattenti della Guerra 1915-1918 e precedenti.

 

     Art. 2. (Assegno mensile di assistenza integrativa regionale).

     A coloro che abbiano inoltrato domanda, entro la data dell'entrata in vigore della presente legge, intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, prevista dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 e successive modificazioni, e a coloro che non abbiano titolo, per l'età o per la natura della minorazione invalidante, alle provvidenze economiche di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, è corrisposto un assegno mensile di lire 19.000, eventualmente ridotto verificandosi le fattispecie di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente e alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli.

 

     Art. 3. (Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a mutilati ed invalidi civili fruenti di assistenze economiche statali) [1].

     Ai mutilati ed invalidi civili aventi titolo alla pensione sociale prevista dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modificazioni, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili previsti dagli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni, nonché all'assegno mensile previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modificazioni, è corrisposto, alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli, un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 26.000.

 

     Art. 4. (Soggetti aventi diritto).

     Possono ottenere gli assegni mensili di assistenza integrativa, previsti dai precedenti articoli 2 e 3, i mutilati ed invalidi civili che si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta oppure residenti e con dimora di fatto in Valle di Aosta da almeno cinque anni;

     b) non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 26.000 mensili [2];

     c) non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, e se coniugati, il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi;

     d) non abbiano parenti o affini, previsti dall'articolo 433 e seguenti del Codice Civile, in grado di provvedere al loro completo mantenimento e a fornire loro l'eventuale assistenza necessaria;

     e) non siano ricoverati in istituti assistenziali, in ospedali e case di cura per lungodegenti, con onere di spesa a carico di Enti Statali e locali o di Istituti previdenziali e mutualistici;

     f) siano stati riscontrati affetti da una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80 percento, non derivante da cause di guerra, di lavoro o di servizio che diano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato; l'avanzata età, da sola, non può essere considerata causa di invalidità, ma deve essere sempre associata a minorazioni o malattie invalidanti.

 

     Art. 5. (Indennità di assistenza domiciliare) [3].

     Ai mutilati ed invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medico - sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di lire 14 mila mensili.

     L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del precedente articolo 4 e che non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 40.000 mensili.

     A coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 40.000 mensili, la indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e l'ammontare del trattamento fruito.

 

     Art. 6. (Accertamento del grado e della natura dell'invalidità e dell'inabilità).

     L'accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla Commissione Sanitaria prevista dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1971 n. 118.

     I giudizi espressi dalla predetta Commissione Sanitaria, ai fini dell'applicazione della legge 30 marzo 1971 n. 118, hanno efficacia per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge.

     Ai componenti della Commissione Sanitaria predetta è corrisposto un compenso forfettario di lire 6.000 lorde per ogni seduta [4].

 

     Art. 7. (Norme per la concessione dell'assegno mensile di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare).

     Gli aspiranti alla concessione delle provvidenze, previste dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, debbono presentare domanda indirizzata all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, il quale provvede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni stabilite dalla presente legge per fruire dei benefici richiesti.

     L'assegno mensile di assistenza integrativa e l'indennità di assistenza domiciliare sono concessi, revocati, ridotti o aumentati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

     Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dei benefici assistenziali è ammesso il ricorso alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.

     Per i casi in cui i ricorsi presentati sono motivati dal mancato riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, la Giunta Regionale può avvalersi del parere consultivo espresso da apposita Commissione Medica, nominata dalla Giunta stessa.

     I titolari delle provvidenze regionali di cui alla presente legge debbono trasmettere all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

     A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione delle provvidenze.

 

     Art. 8. (Decorrenza dell'assegno mensile di assistenza integrativa e della indennità di assistenza domiciliare).

     Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge sono corrisposte dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di concessione del beneficio.

     In caso di accoglimento della domanda in sede di ricorso, la corresponsione delle provvidenze decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione del ricorso.

 

     Art. 9. (Tredicesima mensilità).

     Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di importo pari all'ammontare dei benefici mensili fruiti, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

 

     Art. 10. (Scadenza rate).

     L'assegno mensile di assistenza integrativa e l'indennità mensile di assistenza domiciliare sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipata.

 

     Art. 11. (Ratei maturati e non riscossi).

     In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

 

     Art. 12. (Accertamenti sulla permanenza dei requisiti).

     L'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale può disporre accertamenti sulla permanenza dei requisiti e dell'invalidità o della inabilità dei beneficiari delle provvidenze.

     La Giunta Regionale delibera, se del caso, la revoca della concessione su proposta dell'Assessore Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, la quale, esperiti eventuali ulteriori accertamenti, decide con provvedimento definitivo.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie).

     L'Assessorato Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale provvederà, ai fini del riconoscimento dell'assegno di assistenza integrativa di cui all'articolo 3 della presente legge, all'accertamento delle singole posizioni dei mutilati ed invalidi civili, attualmente o in passato assistiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 e successive modificazioni.

     Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennità di assistenza domiciliare di cui all'articolo 5 della presente legge, provvederà a far sottoporre i mutilati ed invalidi civili di cui sopra all'esame dell'apposita Commissione Sanitaria per l'accertamento della inabilità totale e permanente.

     Su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, la Giunta Regionale delibererà la concessione agli aventi diritto delle maggiori provvidenze di cui al primo comma, con decorrenza dal primo gennaio 1971.

 

     Art. 14. (Finanziamenti).

     Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire 255.000.000, saranno imputate al capitolo di spesa 750 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971, recante uno stanziamento di pari importo, nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

 

     Art. 15. (Abrogazione).

     Sono abrogate le precedenti norme regionali incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 16.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 1973, n. 26.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 23 maggio 1973, n. 26.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 maggio 1973, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 maggio 1973, n. 26.