§ 4.4.5 - Legge regionale 14 maggio 1964, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 12-11-1959 n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:14/05/1964
Numero:3


Sommario
Art. 1.      L'importo della rendita dovuta, à sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, ai malati riconosciuti affetti da silicosi e asbestosi in sede di primo accertamento e in [...]
Art. 2.      La rendita a favore dei superstiti, prevista dall'articolo 27 del Regio Decreto 17 agosto 1935 n. 1765, è ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione [...]
Art. 3.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue lire 6.000.000, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito [...]
Art. 4.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.4.5 - Legge regionale 14 maggio 1964, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 12-11-1959 n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(B.U. 31 maggio 1964).

 

Art. 1.

     L'importo della rendita dovuta, à sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, ai malati riconosciuti affetti da silicosi e asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni, è calcolato, a decorrere dall'1-7-1963, in base alla retribuzione rivalutata in lire 685.000 annue.

 

     Art. 2.

     La rendita a favore dei superstiti, prevista dall'articolo 27 del Regio Decreto 17 agosto 1935 n. 1765, è ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione rivalutata à sensi del precedente articolo 1.

     L'assegno una volta tanto a favore dei superstiti, è corrisposto nei casi e negli importi previsti dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 3.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue lire 6.000.000, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e dei corrispondenti istituendi Capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

     Alla copertura della spesa annua di Lire 6.000.000 si provvederà con le accertate maggiori entrate del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

     Per il finanziamento della spesa di lire 6.000.000 prevista per il corrente esercizio finanziario, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

     1) lo stanziamento del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio (Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St - Vincent) è aumentato della somma di lire 6 (sei) milioni;

     2) lo stanziamento del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio (Spese per l'assistenza - rendite e assegni - agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità - legge regionale 12-11-1959 n. 5 -) è aumentato della somma di lire 6 (sei) milioni.

 

     Art. 4.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.