§ 4.3.88 - L.R. 6 aprile 2009, n. 6.
Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.3 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:06/04/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione dell'articolo 8)
Art. 2.  (Modificazioni all'allegato A)
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.3.88 - L.R. 6 aprile 2009, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria).

(B.U. 14 aprile 2009, n. 15)

 

Art. 1. (Abrogazione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), è abrogato.

 

     Art. 2. (Modificazioni all'allegato A)

1. Alla lettera c) del secondo paragrafo dell'allegato A alla l.r. 4/2008, le parole: "e condivisi con gli operatori" sono soppresse.

 

2. La lettera d) del secondo paragrafo dell'allegato A alla l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:

 

"d) partecipazione, su indicazione del responsabile del soccorso, alle attività di:

 

1) rianimazione cardio-polmonare di base (BLSD);

 

2) intervento su politraumatizzati (BTLS);

 

3) estricazione dal veicolo;

 

4) immobilizzazione con uso dei presidi in dotazione;

 

5) posizionamento e immobilizzazione, secondo tecniche accreditate, su barella a cucchiaio, su materassino a depressione, su asse spinale;

 

6) caricamento dell'infortunato su barella e messa in sicurezza per il trasporto;

 

7) trasporto su telo, su sedia portantina;

 

8) supporto alle attività connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze.".

 

3. Le lettere e), f), g), h), i), j), k) e l) del secondo paragrafo dell'allegato A alla l.r. 4/2008 sono abrogate.

 

     Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.