§ 3.11.57 - Legge regionale 31 dicembre 1998, n. 56.
Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:31/12/1998
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.11.57 - Legge regionale 31 dicembre 1998, n. 56. [1]

Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio).

(B.U. 12 gennaio 1999, n. 2).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8). [2]

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 42 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[2] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 9 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.