§ 3.11.47 - Legge regionale 17 luglio 1995, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:17/07/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Proroga del termine per la presentazione delle domande, proposte al fine dell'iscrizione di diritto nel ruolo).
Art. 2. 
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.11.47 - Legge regionale 17 luglio 1995, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 42

(Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per

il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

(B.U. 25 luglio 1995, n. 34).

 

Art. 1. (Proroga del termine per la presentazione delle domande, proposte al fine dell'iscrizione di diritto nel ruolo).

     1. Il termine per la presentazione delle domande, presentate al fine di ottenere l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, stabilito dall'art. 12 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è prorogato di tre mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. [1].

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 13 della L.R. 9 agosto 1994, n. 42.