§ 3.11.35 - Legge regionale 8 agosto 1989, n. 62.
Collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra. Rifinanziamento della LR 13 dicembre 1984 n. 68.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.11 trasporti
Data:08/08/1989
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. La legge regionale 13 dicembre 1984 n. 68, e successive modificazioni, concernente la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne - Charemoz, è rifinanziata [...]
Art. 2.      1. Gli interventi oggetti della presente legge sono quelli previsti dalla LR 13 dicembre 1984, n. 68, e successive modificazioni; quelli necessari alla realizzazione del prolungamento della [...]
Art. 3.      1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo precedente e, in particolare, a conferire gli incarichi per [...]
Art. 4.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 10.000.000.000, di cui Lire 4.600.000.000 a carico dell'anno 1989 e Lire 5.400.000.000 a carico [...]
Art. 5.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.11.35 - Legge regionale 8 agosto 1989, n. 62. [1]

Collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra. Rifinanziamento della LR 13 dicembre 1984 n. 68.

(B.U. 22 agosto 1989, n. 37).

 

Art. 1.

     1. La legge regionale 13 dicembre 1984 n. 68, e successive modificazioni, concernente la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne - Charemoz, è rifinanziata di complessive lire 10.000.000.000 per gli interventi indicati nel successivo articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Gli interventi oggetti della presente legge sono quelli previsti dalla LR 13 dicembre 1984, n. 68, e successive modificazioni; quelli necessari alla realizzazione del prolungamento della ferrovia - tramvia da Charemoz a Plan Pra, in Comune di Gressan, onde permettere la connessione del servizio di trasporto pubblico con la telecabina Aosta - Pila; nonché quelli relativi alla realizzazione e fornitura del materiale rotabile e di altri materiali e servizi connessi con l'esercizio della ferrovia - tramvia stessa.

 

     Art. 3.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo precedente e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, ad effettuare trattative ed aggiudicare forniture e lavori relativi.

 

     Art. 4.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 10.000.000.000, di cui Lire 4.600.000.000 a carico dell'anno 1989 e Lire 5.400.000.000 a carico dell'anno 1990, graverà sul capitolo 38095 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sul corrispondente capitolo per il successivo esercizio.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

     - per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 4.600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso;

     - per l'anno 1990 mediante utilizzo per Lire 5.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma "3 - 2 altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/1991.

 

     Art. 5.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" L. 4.600.000.000

     Variazione in aumento:

     Cap. 38095 la cui denominazione viene così modificata:

     "Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario-tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra". L. 4.600.000.000

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.