Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.11 trasporti |
Data: | 08/08/1989 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. 1. La legge regionale 13 dicembre 1984 n. 68, e successive modificazioni, concernente la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne - Charemoz, è rifinanziata [...] |
Art. 2. 1. Gli interventi oggetti della presente legge sono quelli previsti dalla LR 13 dicembre 1984, n. 68, e successive modificazioni; quelli necessari alla realizzazione del prolungamento della [...] |
Art. 3. 1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo precedente e, in particolare, a conferire gli incarichi per [...] |
Art. 4. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 10.000.000.000, di cui Lire 4.600.000.000 a carico dell'anno 1989 e Lire 5.400.000.000 a carico [...] |
Art. 5. 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 6. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...] |
§ 3.11.35 - Legge regionale 8 agosto 1989, n. 62. [1]
Collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra. Rifinanziamento della LR 13 dicembre 1984 n. 68.
(B.U. 22 agosto 1989, n. 37).
1. La
1. Gli interventi oggetti della presente legge sono quelli previsti dalla
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo precedente e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, ad effettuare trattative ed aggiudicare forniture e lavori relativi.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 10.000.000.000, di cui Lire 4.600.000.000 a carico dell'anno 1989 e Lire 5.400.000.000 a carico dell'anno 1990, graverà sul capitolo 38095 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sul corrispondente capitolo per il successivo esercizio.
2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 4.600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso;
- per l'anno 1990 mediante utilizzo per Lire 5.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma "3 - 2 altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/1991.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" L. 4.600.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 38095 la cui denominazione viene così modificata:
"Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario-tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra". L. 4.600.000.000
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 7 della