Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 01/08/2011 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1) |
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 1bis) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 3) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 4) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 5) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 6) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 7) |
Art. 9. (Modificazione all'articolo 8) |
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 11) |
Art. 11. (Disposizione transitoria) |
Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.8.89 - L.R. 1 agosto 2011, n. 18.
Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).
(B.U. 16 agosto 2011, n. 34)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d), d bis), e), con esclusione di quelli industriali, f), g), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'articolo 90 bis, commi 1 e 2, della
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 1bis)
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1 bis. (Destinazioni d'uso)
1. Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 74 della
2. E' consentito il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG.
3. In deroga all'articolo 74, comma 4, della
4. I mutamenti di destinazione d'uso di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 della
4. Il comma 4 dell'articolo 2 della
"4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.".
Art. 4. (Modificazione all'articolo 3)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
(Interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio)
1. Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della
Art. 6. (Modificazione all'articolo 5)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e all'articolo 61, comma 1, lettera i), della
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 6)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della
3. Il comma 4 dell'articolo 6 della
"4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su fabbricati che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati in deroga a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della
Art. 8. (Modificazione all'articolo 7)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
"1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività, della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle disposizioni tecniche di settore e dell'armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistenti.".
Art. 9. (Modificazione all'articolo 8)
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. I Comuni provvedono ad accertare gli standard urbanistici derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'ambito della verifica prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.".
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 11)
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della
"a bis) i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4;".
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della
"d bis) le caratteristiche degli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 4.".
Art. 11. (Disposizione transitoria)
1. Gli ampliamenti già assentiti dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
Art. 12. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.