Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 18/04/2008 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Ambito di applicazione) |
Art. 4. (Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici) |
Art. 5. (Definizione delle classi di prestazione energetica e dei relativi limiti) |
Art. 6. (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici) |
Art. 7. (Certificazione energetica degli edifici) |
Art. 8. (Relazione tecnica ed accertamenti) |
Art. 9. (Accreditamento) |
Art. 10. (Soggetti certificatori) |
Art. 11. (Ispettori) |
Art. 12. (Catasto energetico degli edifici) |
Art. 13. (Miglioramento dell'efficienza energetica) |
Art. 14. (Impianti a fonti energetiche rinnovabili) |
Art. 15. (Predisposizione a servizi energetici centralizzati) |
Art. 15 bis. (Istituzione del contrassegno di qualità) |
Art. 15 ter. (Utilizzo del contrassegno di qualità) |
Art. 15 quater. (Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità) |
Art. 15 quinquies. (Revoca e sospensione del contrassegno di qualità) |
Art. 16. (Contributi) |
Art. 17. (Sanzioni) |
Art. 18. (Calcolo delle volumetrie edilizie) |
Art. 19. (Informazione e monitoraggio) |
Art. 20. (Pubblicità) |
Art. 20 bis. (Rinvio) |
Art. 21. (Disposizioni transitorie) |
Art. 22. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 23. (Disposizione finale) |
§ 3.8.81 - L.R. 18 aprile 2008, n. 21. [1]
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
(B.U. 8 luglio 2008, n. 28)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione disciplina:
a) le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici;
b) i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici;
c) i criteri, le caratteristiche e gli ambiti di applicazione della certificazione energetica degli edifici;
d) i criteri di accreditamento e i requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;
e) le modalità di costituzione e di gestione del catasto energetico degli edifici;
f) gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio;
g) le forme di incentivazione economica;
h) le iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli utenti finali e e l'aggiornamento degli operatori del settore e dei soggetti di cui alla lettera d);
i) la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo delle informazioni contenute negli attestati di certificazione energetica degli edifici, anche al fine di aggiornare la programmazione energetica regionale e di monitorare l'applicazione della presente legge;
i bis) le linee guida per l'introduzione, negli strumenti urbanistici, di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica [2];
i ter) l'istituzione e la promozione di un contrassegno di qualità per installatori e imprese edili [3].
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nel
Art. 3. (Ambito di applicazione) [4]
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:
a) trasformazione edilizia di cui all'articolo 52 della
b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;
c) nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termoigrometrico e la qualità dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;
d) sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere;
e) demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con aumento del volume preesistente.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini della certificazione energetica, a tutti gli edifici di cui all'articolo 3 del
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;
c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;
d) i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del
5. Per gli edifici di cui al comma 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può in ogni caso stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.
CAPO II
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Art. 4. (Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici) [5]
1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici e le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessità degli stessi.
Art. 5. (Definizione delle classi di prestazione energetica e dei relativi limiti)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi di prestazione energetica degli edifici e individua i relativi limiti, in modo da favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione di portata generale idonei al conseguimento di un passaggio di classe migliorativo. Nell'ambito della stessa articolazione, i limiti di definizione delle classi sono, ove possibile, correlati ai limiti minimi di efficienza energetica, espressi dall'indice di prestazione energetica globale (Indice EPgl), approvati con deliberazione della Giunta regionale per le diverse tipologie di edifici [6].
2. In sede di articolazione delle classi di prestazione energetica degli edifici, le variabili indipendenti cui riferire i limiti delle classi medesime sono determinate in base a criteri di semplificazione, idonei a garantirne la massima comprensibilità.
3. Le classi di prestazione energetica sono, di norma, definite in relazione all'Indice EPgl; possono, tuttavia, essere definite anche classi energetiche con riferimento agli indici di prestazione energetica parziali, considerando prioritariamente, nell'ordine, quelli afferenti alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria ed all'illuminazione artificiale [7].
Art. 6. (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici) [8]
1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica approvati con deliberazione della Giunta regionale.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici riguardano:
a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;
b) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale;
c) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva;
d) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
e) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale.
CAPO III
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Art. 7. (Certificazione energetica degli edifici) [9]
1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della
2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d'uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni dei predetti fabbisogni.
3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e impiantistica idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio.
4. L'attestato di certificazione energetica, conforme al modello e ai contenuti minimi approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche riferite ad un uso standardizzato dell'edificio, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 4, e la classe energetica propria dell'edificio, unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti.
5. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 9.
6. Gli edifici di proprietà pubblica sono dotati di attestato di certificazione energetica che deve essere affisso in luogo facilmente visibile per il pubblico.
7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.
8. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, nell'edificio interessato, di un'apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione dell'acquirente a cura del venditore.
10. Ai fini di cui al comma 9, per gli edifici la cui superficie utile sia inferiore o uguale a 1000 metri quadrati, il proprietario può rilasciare all'acquirente una dichiarazione in cui attesta:
a) la scadente qualità energetica dell'immobile e i costi elevati per la gestione energetica dello stesso;
b) l'appartenenza dell'edificio alla classe energetica più bassa.
11. La dichiarazione di cui al comma 10 deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla data dell'atto di trasferimento di proprietà, al Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia) di cui all'articolo 3 della
Art. 8. (Relazione tecnica ed accertamenti) [10]
1. Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della
2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
3. Il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune dove è ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 25 del
5. La Regione, avvalendosi del COA energia, dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, la conformità delle opere realizzate alla relazione di cui al comma 1, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 e la corrispondenza tra quanto riportato nell'attestato di certificazione energetica e la prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell'edificio. Le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
1. Le funzioni di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 sono esercitate dal COA energia, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;
b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori;
c) sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento.
3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, o di requisiti equivalenti conseguiti in altre Regioni o in Stati appartenenti all'Unione europea, che intendono ottenere l'accreditamento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, presentano la relativa domanda al COA energia che verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.
4. La tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori sono effettuate dal COA energia.
Art. 10. (Soggetti certificatori)
1. Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale, oppure, in alternativa, conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:
1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva;
3) progettazione energetica di edifici e di impianti;
4) diagnosi energetiche.
b bis) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale [12].
2. Possono essere accreditati quali soggetti certificatori anche i dipendenti della Regione, limitatamente alla certificazione degli edifici di proprietà della Regione medesima o in uso alla stessa.
3. [In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per la certificazione degli edifici destinati ad usi non residenziali, al fine dell'accreditamento i soggetti certificatori devono possedere:
a) un'esperienza professionale non inferiore a tre anni in almeno due delle attività di cui al comma 1, lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile compresa tra 1.000 e 5.000 metri quadrati;
b) un'esperienza professionale non inferiore a cinque anni in almeno due delle attività di cui al comma 1, lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile superiore a 5.000 metri quadrati] [13].
4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse [14].
1. Le ispezioni e gli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla presente legge sono svolti da ispettori del COA energia, che si può avvalere dell'attività di soggetti esterni da accreditare secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO IV
CATASTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
Art. 12. (Catasto energetico degli edifici)
1. La Giunta regionale costituisce il catasto energetico degli edifici, al fine di conoscere ed aggiornare periodicamente la situazione del parco edilizio regionale, e definisce le caratteristiche e le modalità di gestione dello stesso [16].
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del COA energia che vi provvede anche mediante le informazioni messe a disposizione dai Comuni [17].
Art. 13. (Miglioramento dell'efficienza energetica) [18]
1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio regionale, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, ai fini della concessione di contributi necessari al raggiungimento dei medesimi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere edili in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica.
3. La Giunta regionale approva altresì, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida per l'introduzione negli strumenti urbanistici di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di trasformazione edilizia e urbanistica.
Art. 14. (Impianti a fonti energetiche rinnovabili)
1. Negli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, il proprietario installa impianti a fonti energetiche rinnovabili, dimensionati in modo tale da soddisfare una percentuale del fabbisogno annuale di energia primaria determinata, anche in funzione della tipologia di fonte utilizzata e tenuto conto dell'efficacia degli interventi, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. Per il rispetto di quanto stabilito al comma 1, è ammessa la realizzazione di derivazioni di acqua da un corpo idrico superficiale, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di risorse idriche e in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale per la tutela e il razionale utilizzo delle acque, solo per l'autoconsumo energetico di tutte le situazioni di isolamento, dove esistono obiettive difficoltà sia tecnico-ambientali, sia economiche di collegamento con infrastrutture energetiche di uso collettivo.
Art. 15. (Predisposizione a servizi energetici centralizzati) [19]
1. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione che coinvolgono sia le componenti edilizie sia quelle impiantistiche, composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.
2. Non è, in ogni caso, consentito convertire impianti di climatizzazione invernale centralizzati in impianti autonomi.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri in base ai quali è possibile derogare a quanto previsto ai commi 1 e 2, tenuto conto degli impedimenti derivanti da vincoli normativi o di natura tecnica, ovvero dell'adozione di soluzioni impiantistiche equivalenti.
4. Per gli edifici di cui al comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell'allacciamento.
CAPO IV BIS [20]
CONTRASSEGNO DI QUALITA' PER INSTALLATORI E IMPRESE EDILI
Art. 15 bis. (Istituzione del contrassegno di qualità) [21]
1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela e promozione dei diritti degli utenti finali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le caratteristiche grafiche del contrassegno di qualità e la tipologia dei relativi supporti proposti dal COA energia.
Art. 15 ter. (Utilizzo del contrassegno di qualità) [22]
1. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, anche mediante l'impiego dei relativi supporti.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori modalità di valorizzazione del contrassegno di qualità.
Art. 15 quater. (Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità) [23]
1. Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, le imprese e gli installatori interessati devono possedere i requisiti definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda al COA energia, sulla base dei modelli predisposti dal medesimo.
3. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito albo, pubblico e aperto, gestito dal COA energia.
Art. 15 quinquies. (Revoca e sospensione del contrassegno di qualità) [24]
1. Il COA energia, anche avvalendosi di soggetti esterni, effettua i controlli relativi al mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità e al corretto utilizzo del contrassegno medesimo.
2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare al COA energia, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e i casi di sospensione e di revoca del contrassegno di qualità, nonché le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 1.
CAPO V
CONTRIBUTI E SANZIONI
1. Per la realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi minimi di cui all'articolo 13, comma 1, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari con essa convenzionati.
2. L'ammissione ai contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista abilitato che dimostri l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e del miglioramento dell'efficienza energetica.
3. Per il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto capitale.
4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.
5. In relazione agli interventi di cui al comma 1, qualora concernenti la realizzazione di una nuova costruzione, l'ampliamento volumetrico e la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, nonché ai corrispondenti interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della
6. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 18 della
7. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
1. Il professionista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, in difformità rispetto al modello approvato dalla Giunta regionale e il soggetto certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica in difformità rispetto ai criteri e alle metodologie di cui all'articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 600 e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari a euro 600.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista e il soggetto certificatore che rilasciano la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, e l'attestato di certificazione energetica non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 12.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Regione, tramite il COA energia, trasmette il verbale di contestazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Per il soggetto certificatore, il COA energia applica inoltre la sospensione dell'accreditamento per un periodo di sei mesi. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il nuovo documento deve essere consegnato o messo a disposizione dei soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dalla presente legge. Qualora il proprietario, o chi ne ha titolo, non provveda a depositare presso il Comune competente il nuovo documento entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600.
5. Ai fini di cui al comma 2, sono considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il 15 per cento e di oltre 7 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il 10 per cento e di oltre 15 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della
7. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 15.000 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro termini fissati con la medesima deliberazione in funzione del tipo di opere da realizzare. Qualora non ottemperi entro i predetti termini, il medesimo soggetto è punito con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.
8. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'articolo 15bis, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo.
9. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dalla Regione tramite il COA energia. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative all'attestato di certificazione energetica, e le sanzioni di cui ai commi 7 e 8, sono irrogate dal Presidente della Regione e introitate dalla Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative alla relazione di cui all'articolo 8, comma 1, le sanzioni di cui al comma 4 e le sanzioni di cui al comma 6, relative alla violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6, sono irrogate e introitate dai Comuni.
10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 18. (Calcolo delle volumetrie edilizie) [27]
1. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, per gli interventi di isolamento termico che garantiscono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 6, vale quanto segue:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, nei computi per la determinazione dei volumi e delle superfici e nei rapporti di copertura non sono considerati lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla
b) nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere le prestazioni energetiche migliorative, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 valgono per qualsiasi destinazione d'uso degli edifici.
Art. 19. (Informazione e monitoraggio)
1. La Giunta regionale, avvalendosi del COA energia ed in collaborazione con il Consiglio permanente degli enti locali, al fine di un'efficace attuazione della presente legge, predispone adeguate iniziative di informazione, rivolte agli utenti ed agli operatori del settore e del mercato immobiliare, nonché di assistenza tecnica ai Comuni [28].
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'efficacia delle modalità di attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, attraverso la determinazione di specifici indicatori, anche allo scopo di utilizzare le informazioni contenute negli attestati di certificazione per l'orientamento della politica energetica regionale, per l'aggiornamento dei limiti degli indici di prestazione energetica degli edifici e per ogni altra finalità di pianificazione energetica.
Art. 20. (Pubblicità)
1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi della presente legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 20 bis. (Rinvio) [29]
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.
Art. 21. (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'allegato I del
Art. 22. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8, comma 5, 9, commi 1 e 4, 12, comma 1, 13, comma 4, 16, commi 1 e 3 e 19, comma 1, è determinato complessivamente in euro 400.000 per il 2008 e annui euro 1.900.000 per gli anni 2009 e 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali) e 2.1.4.01 (Interventi su beni patrimoniali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:
a) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15:
1) al capitolo 33766 (Spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete) per annui euro 340.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010;
2) al capitolo 33791 (Spese per il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete per l'adozione di misure contro l'inquinamento atmosferico) per annui euro 60.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010.
b) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per annui euro 1.500.000 per gli anni 2009 e 2010 a valere sull'accantonamento previsto al punto A.4 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. A decorrere dall'anno 2011 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. (Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 5, 13, 16, commi 1 e 3, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2009.
[1] Abrogata dall'art. 58 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[6] Comma così modificato dall'art. 4 della
[7] Comma così modificato dall'art. 4 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[12] Lettera aggiunta dall'art. 9 della
[13] Comma abrogato dall'art. 9 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[15] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[16] Comma così modificato dall'art. 11 della
[17] Comma così modificato dall'art. 11 della
[18] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[19] Articolo così sostituito dall'art. 13 della
[20] Il Capo IV bis, artt. 15 bis - 15 quinquies, è stato inserito dall'art. 14 della
[21] Il Capo IV bis, artt. 15 bis - 15 quinquies, è stato inserito dall'art. 14 della
[22] Il Capo IV bis, artt. 15 bis - 15 quinquies, è stato inserito dall'art. 14 della
[23] Il Capo IV bis, artt. 15 bis - 15 quinquies, è stato inserito dall'art. 14 della
[24] Il Capo IV bis, artt. 15 bis - 15 quinquies, è stato inserito dall'art. 14 della
[25] Articolo così sostituito dall'art. 15 della
[26] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[27] Articolo così sostituito dall'art. 17 della
[28] Comma così modificato dall'art. 18 della
[29] Articolo inserito dall'art. 19 della