Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 27/01/1999 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Procedure). |
Art. 3. (Divieto di cumulo). |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 5. (Variazioni di bilancio). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.8.67 - Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5.
Concessione di contributo per il restauro ed il recupero funzionale del fabbricato denominato "Casa Barillier", sito in Aosta.
(B.U. 2 febbraio 1999, n. 6).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, nell'ambito della competenza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera m), della
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al quaranta per cento del costo dell'intervento da eseguire e non può, comunque, eccedere l'importo di lire 1.000.000.000.
Art. 2. (Procedure).
1. Per l'ottenimento del contributo, l'Ente Morale "Asilo infantile Principe Amedeo - Ecole maternelle Mr. Jourdain" presenta, alla struttura regionale competente in materia di tutela del patrimonio culturale, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge, apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto con annesso computo metrico estimativo dei lavori da realizzare;
b) dichiarazione contenente l'indicazione delle ditte cui sono stati appaltati i lavori;
c) dichiarazione formale e trascritta a cura del legale rappresentante dell'Ente Morale proprietario del fabbricato denominato "Casa Barillier" che si impegna a vincolare la destinazione della dimora, secondo le finalità di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore ai 30 anni.
2. La Giunta regionale delibera la concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa istruttoria da parte della struttura regionale competente volta a verificare:
a) la regolarità formale della domanda;
b) l'idoneità del progetto a realizzare le finalità previste all'articolo 1, comma 1;
c) l'affidamento dei lavori ad imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori (ANC) nelle categorie relative alle tipologie dei lavori appaltati.
3. La struttura regionale competente liquida il contributo su presentazione di stati d'avanzamento dei lavori, nella misura del quaranta per cento degli importi di spesa contabilizzati.
Art. 3. (Divieto di cumulo).
1. Il contributo di cui alla presente legge non è cumulabile con i contributi previsti dalla
Art. 4. (Disposizioni finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'articolo 1, comma 2, grava sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.
2. Alla copertura dell'onere di lire 1.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere:
a) quanto a lire 500.000.000 sull'apposito accantonamento previsto al punto D.5 (Contributo per restauro del fabbricato denominato Casa Barillier, in Aosta) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999;
b) quanto a lire 500.000.000 sull'accantonamento previsto al punto D.1 (Sistemazione della copertura dell'area megalitica di Saint-Martin de Corléans in Comune di Aosta) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.
Art. 5. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento"
competenza lire 1.000.000.000
Cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa" lire 1.000.000.000;
b) in aumento:
Programma regionale 2.2.4.07.
Codificazione: 2.1.2.4.2.3.6.6.
Cap. 66240 (di nuova istituzione)
"Contributo all'Ente Morale Asilo infantile Principe Amedeo - Ecole maternelle Mr. Jourdain per il restauro ed il recupero funzionale del fabbricato denominato Casa Barillier, sito in Aosta"
competenza lire 1.000.000.000
cassa lire 1.000.000.000.
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall’art. 20 della