§ 3.8.63 - Legge regionale 1 settembre 1997, n. 30.
Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:01/09/1997
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'art. 5).
Art. 2.  (Modificazione all'art. 12).
Art. 3.  (Modificazioni all'art. 13).
Art. 4.  (Modificazioni all'art. 14).
Art. 5.  (Disposizioni finali).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.8.63 - Legge regionale 1 settembre 1997, n. 30. [1]

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46.

(B.U. 8 settembre 1997, n. 41).

 

Art. 1. (Modificazioni all'art. 5). [2]

 

     Art. 2. (Modificazione all'art. 12). [3]

 

     Art. 3. (Modificazioni all'art. 13). [4]

 

     Art. 4. (Modificazioni all'art. 14). [5]

 

     Art. 5. (Disposizioni finali).

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai mutui concessi e non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni di cui agli art. 2, 3 e 4 si applicano anche ai mutui concessi e non estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Sostituisce l'art. 5, comma 4, della L.R. 28 novembre 1986, n. 56.

[3] Sostituisce l'art. 12, comma 1, della L.R. 28 novembre 1986, n. 56.

[4] Sostituisce l'art. 13, commi 1, 3 e 4, della L.R. 28 novembre 1986, n. 56.

[5] Sostituisce l'art. 14, commi 1 e 2, della L.R. 28 novembre 1986, n. 56.