Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 01/09/1997 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'art. 5). |
Art. 2. (Modificazione all'art. 12). |
Art. 3. (Modificazioni all'art. 13). |
Art. 4. (Modificazioni all'art. 14). |
Art. 5. (Disposizioni finali). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.8.63 - Legge regionale 1 settembre 1997, n. 30. [1]
Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46.
(B.U. 8 settembre 1997, n. 41).
Art. 1. (Modificazioni all'art. 5). [2]
Art. 2. (Modificazione all'art. 12). [3]
Art. 3. (Modificazioni all'art. 13). [4]
Art. 4. (Modificazioni all'art. 14). [5]
Art. 5. (Disposizioni finali).
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai mutui concessi e non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli art. 2, 3 e 4 si applicano anche ai mutui concessi e non estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Sostituisce l'art. 5, comma 4, della
[3] Sostituisce l'art. 12, comma 1, della
[4] Sostituisce l'art. 13, commi 1, 3 e 4, della
[5] Sostituisce l'art. 14, commi 1 e 2, della