§ 3.8.29 - Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 90.
Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: " Contributi per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:28/12/1983
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento di cui al capitolo 25300 ("Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno" legge regionale 15 giugno 1978, n. 18) del bilancio di [...]
Art. 2.      L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, graverà sul capitolo 25300 del bilancio di previsione per l'anno 1983
Art. 3.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.8.29 - Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 90. [1]

Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: " Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ".

(B.U. 29 dicembre 1983, n. 24).

 

Art. 1.

     Lo stanziamento di cui al capitolo 25300 ("Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno" legge regionale 15 giugno 1978, n. 18) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 della Regione Valle d'Aosta è aumentato, limitatamente all'esercizio in corso, da lire 700.000.000 a lire 900.000.000.

     Restano invariate tutte le modalità di applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18 " Concessione di contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ".

 

     Art. 2.

     L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, graverà sul capitolo 25300 del bilancio di previsione per l'anno 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     - per L. 100.000.000 mediante prelievo di pari importo dal cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) allegato n. 8 alla LR 30 dicembre 1982, n. 104 - Settore 2°: assetto del territorio e tutela dello ambiente) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 che presenta la necessaria disponibilità;

     - per L. 100.000.000 mediante l'accertato incremento delle entrate iscritte al cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

 

     Art. 3.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte entrata

     (Variazione in aumento)

     Cap. 01300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

     01 imposta sul valore aggiunto

     02 imposta di registro

     03 imposta di bollo

     04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico

     05 imposte ipotecarie

     06 tasse sulle concessioni governative

     07 tasse di pubblico insegnamento

     08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione L. 100.000.000

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione

     Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. (Spese di investimento) " L. 100.000.000

     Variazione in aumento

     Cap. 25300 " Contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e di balconi

     - LR 15 giugno 1978, n. 18 " L. 200.000.000

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.