Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.5 calamità naturali |
Data: | 30/07/1991 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Interventi ricostitutivi). |
Art. 3. (Piani e progetti di ricostituzione). |
Art. 4. (Ricorso a prestazioni esterne). |
Art. 5. (Rapporti con i privati e divieto di cambio di destinazione). |
Art. 6. (Versamento in conto migliorie boschive). |
Art. 7. (Norme finanziarie). |
Art. 8. (Variazioni al bilancio). |
Art. 9. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 3.5.10 - Legge regionale 30 luglio 1991, n. 32.
Interventi finanziari per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi danneggiati da eventi calamitosi eccezionali.
(B.U. 6 agosto 1991, n. 35).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge dispone per l'esecuzione di interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi di eccezionale entità.
2. Agli effetti della presente legge per eventi calamitosi di eccezionale entità si intendono: incendi boschivi, attacchi parassitari, avversità meteoriche, movimenti franosi o valanghivi già oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 della
3. Le procedure di cui alla presente legge, intese alla ricostituzione di soprassuoli boschivi distrutti da incendio, sostituiscono le procedure di cui ai commi uno, due, tre, quattro, cinque e sei dell'articolo 4 della
Art. 2. (Interventi ricostitutivi).
1. Gli interventi per la ricostituzione dei boschi distrutti o degradati dagli eventi calamitosi di eccezionale entità consistono:
a) nell'asportazione del legname e dei detriti legnosi ed eventuale loro stoccaggio in luoghi di facile accesso per i mezzi a motore idonei al trasporto di carichi pesanti;
b) nella realizzazione di piste forestali necessarie per agevolare le opere ricostitutive;
c) in rimboschimenti;
d) in opere preventive e protettive intese a porre al riparo i nuovi impianti dal fuoco, dalla caduta dei massi o di altro materiale lapideo e terroso, dalle slavine e da quant'altro possa pregiudicare la loro affermazione.
Art. 3. (Piani e progetti di ricostituzione). [1]
1. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile individua i soprassuoli boschivi degradati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità e predispone piani e progetti necessari per la ricostituzione dei suddetti soprassuoli boschivi.
2. I piani e i progetti di ricostituzione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse naturali e protezione civile.
3. L’approvazione dei progetti e delle opere previste per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi eccezionali equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.
4. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile verifica l’attuazione dei piani e dei progetti di cui al comma 1 avvalendosi anche del Corpo forestale della Valle d’Aosta.
Art. 4. (Ricorso a prestazioni esterne).
1. Per la predisposizione dei piani di ricostituzione e per la progettazione delle opere, la Giunta regionale può avvalersi anche delle prestazioni professionali di tecnici liberi professionisti.
2. Per la realizzazione delle opere, oltre che all'uso di mezzi di proprietà dell'amministrazione regionale e all'impiego di operai forestali di cui alla
Art. 5. (Rapporti con i privati e divieto di cambio di destinazione).
1. I proprietari pubblici o privati dei soprassuoli boschivi ricostituiti ai sensi della presente legge sono esclusi dai benefici previsti dalla
2. Ai proprietari indicati al comma uno, nulla è dovuto per l'occupazione temporanea dei suoli oggetto d'interventi ricostitutivi.
3. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile dispone affinché le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco siano precedute da un preavviso pubblicato su organi di stampa locali e per almeno trenta giorni all'albo pretorio del Comune ove sono situati i boschi danneggiati, onde consentire ai proprietari di contrassegnare le piante di loro proprietà [2].
4. Il legname di proprietà privata, che viene ottenuto a seguito delle operazioni di taglio di cui al comma tre, deve essere allontanato dalle aree di stoccaggio a cura e spese dei proprietari entro e non oltre trenta giorni dal deposito di avviso presso il Municipio del Comune dove sono situati i boschi danneggiati.
5. Trascorso vanamente, per fatti non imputabili a cause di forza maggiore, il termine di cui al comma quattro sono applicati i dispositivi di cui all'articolo 37 del decreto del Ministero dell'agricoltura 28 aprile 1930 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale).
6. Qualora l'inadempienza si protraesse ulteriormente, la struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile dispone per la rimozione del legname addebitando le spese ai proprietari omittenti [3].
7. Le superfici boscate i cui soprassuoli sono stati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità, non possono avere destinazione diversa da quella forestale. In tali superfici l'edificazione, per opere diverse da quelle strettamente necessarie alla ricostituzione della copertura forestale, è vietata ai sensi dell'articolo 1 della
8. Le superfici di cui al comma sette, opportunamente delimitate mediante tabelle, sono automaticamente sottoposte al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del r
9. Il periodo indicato dal comma otto può essere prorogato dall'Assessore all'agricoltura, foreste e ambiente naturale con proprio decreto.
Art. 6. (Versamento in conto migliorie boschive).
1. I Comuni e gli altri enti pubblici devono versare
all'amministrazione regionale una quota pari al 25 percento della somma introitata a seguito dell'alienazione del materiale legnoso proveniente dalle superfici danneggiate; i versamenti sono introitati sul cap. 70660 " Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie " della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
2. I versamenti di cui al comma uno, in conformità a quanto previsto dall'articolo 131 del r
3. La Giunta regionale può esonerare i Comuni e gli altri enti pubblici dal versamento in conto migliorie boschive, per alienazione del valore complessivo inferiore a 10 milioni, o nel caso in cui i Comuni o gli altri enti pubblici destinino il ricavato della vendita per la realizzazione di interventi intesi alla protezione, al miglioramento o al potenziamento del patrimonio forestale.
Art. 7. (Norme finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000.000.000 per l'anno 1991, graverà sul capitolo 38845, di nuova istituzione, del bilancio di previsione per l'anno in corso.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede: a) per l'anno 1991 mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo n. 43710 " Contributi straordinari nel settore della agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità " del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità.
3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 8. (Variazioni al bilancio).
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Variazione in diminuzione:
Cap. 43710 " Contributi straordinari nel settore dell'agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità
L. 1.000.000.000
Variazioni in aumento:
Programma regionale: 2.2.1.07.:
" Forestazione e difesa dei boschi "
Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.11.4
Cap. 38845 (di nuova istituzione)
"Spese per interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi"
L. 1.000.000.000
Art. 9. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall’art. 60 della
[2] Comma così modificato dall’art. 60 della
[3] Comma così modificato dall’art. 60 della