§ 3.4.26 – L.R. 2 settembre 1996, n. 30.
Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 caccia e pesca
Data:02/09/1996
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'art. 1).
Art. 2.  (Sostituzione dell'art. 3).
Art. 3.  (Sostituzione dell'art. 4).
Art. 4.  (Sostituzione dell'art. 6).
Art. 5.  (Sostituzione dell'art. 8).
Art. 6.  (Sostituzione dell'art. 9).
Art. 7.  (Sostituzione dell'art. 10).
Art. 8.  (Sostituzione dell'art. 14).
Art. 9.  (Sostituzione dell'art. 22).
Art. 10.  (Sostituzione dell'art. 23).
Art. 11.  (Sostituzione dell'art. 24).
Art. 12.  (Norme transitorie).


§ 3.4.26 – L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta).

(B.U. 10 settembre 1996, n. 41).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'art. 1). [1]

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'art. 3). [2]

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'art. 4). [3]

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'art. 6). [4]

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'art. 8). [5]

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'art. 9). [6]

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'art. 10). [7]

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'art. 14). [8]

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'art. 22). [9]

 

     Art. 10. (Sostituzione dell'art. 23). [10]

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'art. 24). [11]

 

     Art. 12. (Norme transitorie).

     1. La nuova composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 della l.r. 34/1976, come modificata dalla presente legge, ha decorrenza dalla naturale scadenza di quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il regolamento per il funzionamento delle sezioni comunali di cui agli art. 10 e 22 della l.r. 34/1976, come modificata dalla presente legge, dev'essere predisposto dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza il regolamento è predisposto dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[2] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[3] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[4] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[5] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[6] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[7] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[8] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[9] Sostituisce l'art. 22 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[10] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

[11] Sostituisce l'art. 24 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.