Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.2 ambiente |
Data: | 10/01/1985 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L (rana) e del genere Astacus (gambero). |
Art. 2. 1. L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 e n. 17, è raddoppiato. |
§ 3.2.16 - Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 4.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e 31 marzo 1977, n. 17 "Tutela della flora alpina".
(B.U. 31 gennaio 1985, n. 1).
1. E' vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L (rana) e del genere Astacus (gambero).
2. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni rana o gambero catturato.
3. L'articolo 6 della
1. L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 e n. 17, è raddoppiato.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.