§ 3.2.16 - Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 4.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:10/01/1985
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. E' vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L (rana) e del genere Astacus (gambero).
Art. 2.      1. L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 e n. 17, è raddoppiato.


§ 3.2.16 - Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e 31 marzo 1977, n. 17 "Tutela della flora alpina".

(B.U. 31 gennaio 1985, n. 1).

 

Art. 1.

     1. E' vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L (rana) e del genere Astacus (gambero).

     2. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni rana o gambero catturato.

     3. L'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 32 sono abrogati.

 

     Art. 2.

     1. L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 e n. 17, è raddoppiato.

     2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.