§ 3.1.8 - Legge regionale 17 giugno 1992, n. 24.
Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 acque pubbliche
Data:17/06/1992
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Progetto di fattibilità).
Art. 3.  (Progetto esecutivo).
Art. 4.  (Vigilanza sui lavori).
Art. 5.  (Collaudo).
Art. 6.  (Esercizio e vigilanza).
Art. 7.  (Rinvio a normative tecniche).
Art. 8.  (Norme transitorie).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 3.1.8 - Legge regionale 17 giugno 1992, n. 24. [1]

Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.

(B.U. 23 giugno 1992, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) relativi bacini di accumulo di acque pubbliche e private a qualsiasi uso adibiti.

     2. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc., ai sensi del DPR 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), fatte salve le competenze del Servizio Nazionale Dighe, ai sensi dell'art 24, comma 4, del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali.

     3. Per gli sbarramenti di ritenuta e le opere che determinano invasi inferiori ai 5000 mc. la Giunta Regionale, su segnalazione dell'Ufficio Dighe dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, si riserva di stabilire in relazione alla loro ubicazione e caratteristiche, se debbano essere assoggettati, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

 

     Art. 2. (Progetto di fattibilità).

     1. Ogni intervento riguardante la costruzione di bacini di accumulo o la modifica strutturale dei bacini già esistenti di cui all'articolo 1, deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di fattibilità, redatto da un tecnico a ciò abilitato, per il rilascio di un preliminare parere di ammissibilità.

     2. Il progetto di fattibilità sarà costituito dai seguenti elaborati:

     a) relazione tecnica ed economica;

     b) corografia del bacino tributario in scala 1: 25.000;

     c) rilievi topografici della zona d'imposta dello sbarramento in scala 1: 1000;

     d) planimetria dello sbarramento e del bacino d'invaso in scala 1: 10.000 (carta tecnica regionale);

     e) fotografie aeree del bacino;

     f) disegni tecnici (scala 1: 200/ 1: 500) delle strutture dello sbarramento;

     g) relazione geologica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino interessato;

     h) impegnativa del concessionario sugli obblighi inerenti la gestione dell'impianto;

     i) autorizzazione inerente la " Disciplina della procedura di valutazione dell'impianto ambientale " di cui alla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, nei casi da questa contemplati;

     l) indicazione dei deflussi prescritti per motivi ecologici e per la sopravvivenza dell'ittifauna.

     3. L'ufficio dighe esprime il parere di ammissibilità dell'opera previa acquisizione delle valutazioni tecniche relative al rischio geologico ed idrogeologico di competenza dell'ufficio geologico dell'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali, nonché del parere del Servizio Nazionale Dighe di cui al comma quattro dell'articolo 24 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85.

     4. Il progetto di fattibilità è presentato in triplice copia all'Ufficio dighe dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per un primo esame istruttorio dell'opera in funzione degli elementi di rischio presenti o indotti nel territorio influenzato dall'intervento. Il progetto di fattibilità relativo alle opere di cui al comma tre dell'articolo 1, deve comprendere almeno gli elaborati di cui alle lettere a), b), f), g), i) di cui al comma due del presente articolo.

     5. Il parere di ammissibilità dell'opera è rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma quattro e deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche e contenere le prescrizioni ed eventuali condizioni modificative dell'opera da esse derivanti. Trascorso tale termine il parere si intende positivo. Eventuali pareri di non ammissibilità devono essere congruamente motivati.

 

     Art. 3. (Progetto esecutivo).

     1. Acquisito il preliminare parere favorevole sull'ammissibilità, il richiedente presenta all'ufficio dighe dell'Assessorato dei Lavori Pubblici istanza formale per ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, corredata dal relativo progetto esecutivo in triplice copia e del titolo all'utilizzazione dell'acqua. Il progetto esecutivo, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore dell'opera è costituito dai seguenti elaborati:

     a) relazione tecnico - economica con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione e svuotamento dell'invaso e delle finalità economiche da conseguire;

     b) relazione geologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare descrizione degli elementi negativi emersi e dei provvedimenti tecnici proposti per il loro superamento. Dovranno in particolare essere descritti: la litologia del bacino; la geognosia dei terreni d'imposta dello sbarramento; le caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione dello sbarramento secondo le norme tecniche statali in vigore; la geomorfologia e l'idrogeologia del bacino;

     c) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso;

     d) corografia del bacino tributario in scala 1: 25.000;

     e) planimetria del bacino influenzato in scala 1:10.000 (carta tecnica regionale);

     f) rilievo a curve di livello dell'invaso, in scala non minore 1:5.000;

     g) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1: 200, planimetrie in scala 1: 500, particolari scaricatori in scala 1: 50;

     h) notizie, indagini e approfondimenti eventualmente richiesti con il precedente parere di ammissibilità, nella prima fase istruttoria;

     i) carta geomorfologica del bacino influenzato, con evidenziazione degli elementi di particolare interesse ai fini della stabilità del bacino;

     l) dati idrogeologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il dimensionamento degli organi di scarico;

     m) verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

     n) studio sulle condizioni di deflusso, a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile;

     o) accorgimenti per l'immediata individuazione dei deflussi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

     2. L'ufficio dighe, acquisito in sede di istruttoria tecnica il parere dell'ufficio geologico per quanto di competenza, redige la relazione finale di istruttoria e lo schema definitivo del disciplinare, contenente le risultanze delle istruttorie tecniche e tutte le condizioni alle quali potrà essere rilasciata l'autorizzazione, ivi compreso l'obbligo per il proprietario o il gestore dell'opera dell'installazione di un'idonea strumentazione di controllo sullo sbarramento e sul bacino interessato dall'opera.

     3. L'approvazione del progetto e del relativo disciplinare sono di competenza della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Vigilanza sui lavori).

     1. Il gestore dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare, dandone comunicazione all'ufficio dighe, il direttore dei lavori, cui è affidato anche l'obbligo di eseguire i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori e sull'impiego dei materiali. Le spese relative sono a carico del gestore dell'opera.

     2. I controlli di cui al comma uno devono riguardare:

     a) l'esecuzione dei drenaggi;

     b) la predisposizione dei piani di fondazione e corretta esecuzione degli ancoraggi di fondo e degli ammortamenti di fondazione;

     c) le modalità esecutive degli scaricatori;

     d) l'esecuzione dello splateamento e scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;

     e) l'evidenziazione di elementi non previsti in fase progettuale, ma rilevabili in sito;

     f) i processi di compattazione terre per la formazione dello sbarramento;

     g) il conferimento dei profili dei paramenti diga;

     h) il procedimento di invaso;

     i) la valutazione delle portate dei drenaggi e degli afflussi;

     l) la campionatura e la prova dei calcestruzzi secondo le norme vigenti.

     3. Il direttore dei lavori redige ed invia periodici rapporti all'ufficio dighe, evidenziando la coerenza delle previsioni di progetto con gli stati di fatto. L'ufficio dighe e l'ufficio geologico sono autorizzati ad effettuare ispezioni in corso d'opera, al fine di accertare la reale rispondenza della situazione dei lavori con quanto dichiarato.

     4. In caso di accertati scostamenti delle condizioni locali rispetto alle previsioni di progetto, i lavori devono essere sospesi e il direttore dei lavori redige dettagliata relazione con immediato recapito all'ufficio dighe, competente per i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 5. (Collaudo).

     1. Ad avvenuta esecuzione dei lavori e qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati soddisfacenti, in base ai rapporti del direttore dei lavori, il concessionario ne dà immediata notizia all'Ufficio Dighe, richiedendo che il Presidente della Giunta o l'Assessore competente, se delegato, provveda alla designazione del collaudatore, ovvero di una commissione di collaudo, a seconda della complessità dell'opera.

     2. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario o del richiedente le autorizzazioni dell'opera eseguita.

     3. L'autorizzazione all'esercizio è comunque condizionata al favorevole risultato del collaudo.

 

     Art. 6. (Esercizio e vigilanza).

     1. Non appena l'opera realizzata entra in esercizio il gestore dell'opera stessa ne dà avviso all'Ufficio Dighe mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e provvede con personale idoneo e qualificato alla gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione, inviando rapporti scritti all'Ufficio Dighe, secondo le frequenze indicate sul disciplinare e sul provvedimento di approvazione ovvero dall'atto di concessione.

     2. L'Ufficio Dighe effettua visite periodiche di controllo sulla regolarità della concessione, sulla efficienza e sullo stato di conservazione delle opere con frequenza almeno annuale. Provvede inoltre alla redazione di un formale rapporto sull'esito delle visite, da inviare alla Giunta regionale anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9. In caso di accertate carenze, l'ufficio dighe impone al gestore dell'opera i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

     3. E' fatto obbligo al gestore dell'opera di trasmettere semestralmente all'ufficio dighe i dati relativi alla sicurezza dell'opera, acquisiti tramite un'adeguata strumentazione installata a propria cura e spese.

 

     Art. 7. (Rinvio a normative tecniche).

     1. La progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 sono soggette al rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti, contenute in leggi statali e regionali, in merito a materiali e sistemi costruttivi, alle opere in cemento armato, alle prescrizioni per le zone dichiarate sismiche e alle valutazioni di impatto ambientale.

 

     Art. 8. (Norme transitorie).

     1. I concessionari o proprietari degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi già esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad inoltrare all'ufficio dighe dell'Assessorato ai Lavori Pubblici i relativi progetti esecutivi di cui all'articolo 3, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. I progetti delle opere già esistenti sono verificati dagli organi competenti secondo le procedure di cui all'articolo 3. Nel caso di accertata difformità tra gli elaborati esaminati e la normativa di cui alla presente legge, l'ufficio dighe si esprimerà sul possibile mantenimento dell'opera in oggetto, proponendo interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio.

     3. La dichiarazione di conformità, ovvero di non conformità, dell'opera alla normativa e di approvazione del relativo disciplinare, anche subordinatamente alla realizzazione di opere aggiuntive, sono di competenza della Giunta regionale che vi provvede entro 180 giorni dall'acquisizione degli atti.

     4. Se le opere di cui al comma uno, sono giudicate non conformi, il richiedente deve cessare dall'esercizio entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento accertativo. Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti sono eseguiti a cura degli interessati, su ordinanza del Presidente della Giunta regionale. L'ufficio dighe è incaricato di accertare l'avvenuta cessazione di esercizio; in caso di inadempienza si provvede d'ufficio con addebito delle spese agli interessati.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. Coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1, senza l'autorizzazione contemplata all'articolo 3, sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000, in relazione alla rilevanza dell'opera.

     2. Coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1, in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, soggiacciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, a seconda della gravità della violazione.

     3. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1, senza rispettare le prescrizioni contenute nei relativi disciplinari, soggiacciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, a seconda della gravità della violazione.

     4. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge continuano nell'esercizio di opere in atto, le quali siano state riconosciute non conformi, oltre i termini di cui al comma quattro dell'articolo 8, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 per ciascun mese di esercizio.

     5. Per mancato rilascio o per riduzione dei flussi prescritti, sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     6. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge penale.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 29 marzo 2010, n. 13.