§ 2.18.132 - L.R. 23 gennaio 2009, n. 4.
Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/01/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Procedure di trasferimento del personale)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 7/2002)
Art. 3.  (Abrogazioni)


§ 2.18.132 - L.R. 23 gennaio 2009, n. 4.

Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e altre disposizioni in materia di funzioni camerali.

(B.U. 17 febbraio 2009, n. 7)

 

Art. 1. (Procedure di trasferimento del personale)

1. Il personale regionale, appartenente alle categorie di cui al sistema di classificazione introdotto dal contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale e in servizio alla data del 31 maggio 2005 presso gli uffici che svolgevano le funzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è trasferito, su domanda, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, fino alla concorrenza della dotazione organica iniziale determinata dal Consiglio camerale, su proposta del Comitato paritetico di cui all'articolo 13 della l.r. 7/2002. La Giunta regionale procede alla revisione delle dotazioni di personale tenuto conto dei trasferimenti agli organici della Chambre.

 

2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), fatto salvo quanto segue:

 

a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di personale, di seguito denominata struttura competente; la mancata presentazione della domanda equivale, quanto agli effetti, alla manifestazione di volontà di permanenza nei ruoli della Regione;

 

b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili nella dotazione organica provvisoria, la struttura competente predispone una graduatoria, sulla base dell'anzianità di servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti disponibili. Nella valutazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale, è assegnato un punteggio maggiore al periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1 della l.r. 7/2002, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A alla presente legge.

 

3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico acquisito e l'anzianità di servizio maturata e aderisce al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA).

 

4. Il personale trasferito, sino alla data di inquadramento nei ruoli della Chambre, continua ad essere amministrato dalla Regione.

 

5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella dotazione organica provvisoria, la Regione, su richiesta della Chambre, provvede ad assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni trasferite mediante comando di proprio personale, per il tempo necessario ad assicurare alla Chambre la copertura dei posti vacanti nella propria dotazione organica.

 

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, con apposito accordo tra la Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da comandare, la loro ripartizione in ragione della categoria di appartenenza e le modalità per la copertura degli oneri connessi al relativo trattamento economico.

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 7/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

 

"3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre, nella misura massima del 40 per cento dell'ammontare del diritto annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell'esercizio precedente, e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel bilancio regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. Il finanziamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Chambre, e non può, in ogni caso, essere inferiore al 20 per cento del diritto annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell'esercizio precedente ed è destinato al perseguimento degli obiettivi indicati nella deliberazione di approvazione del finanziamento. Nelle more del trasferimento di cui all'articolo 11, comma 1, il finanziamento di cui al presente comma è aumentato, fatto salvo il limite massimo del 40 per cento, in misura pari alle spese sostenute dalla Chambre per la locazione di una sede temporanea.".

 

     Art. 3. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

 

a) l'articolo 16 della l.r. 7/2002;

 

b) l'allegato A alla l.r. 7/2002.

 

 

Allegato A

(articolo 1, comma 2, lettera b))

 

Sistema di punteggio per l'anzianità di servizio ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

 

1. Anzianità nel servizio svolto, con assegnazione di competenze camerali, nel livello corrispondente a quello per il quale è presentata domanda di trasferimento: punti 1 per ogni mese.

 

2. Anzianità nel servizio svolto, con assegnazione di competenze camerali, nel livello inferiore a quello per il quale è presentata domanda di trasferimento: punti 0,75 per ogni mese.

 

3. Anzianità nel servizio svolto con assegnazione di competenze diverse da quelle trasferite alla Chambre: punti 0,50 per ogni mese.

 

4. I periodi superiori a quindici giorni sono arrotondati al mese; i periodi inferiori non sono valutati.