§ 2.18.117 - Legge regionale 22 marzo 2000, n. 9. [*]
Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/03/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 2).
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 30 bis).
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 36).
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 37).
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 38).
Art. 6.  (Abrogazione dell'articolo 41).
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 42).
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 43).
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 66).
Art. 10.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.18.117 - Legge regionale 22 marzo 2000, n. 9. [*]

Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma

dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), già modificata dalle leggi regionali 22 luglio 1996, n. 17, 27 maggio 1998, n. 45 e 19 marzo 1999, n. 7.

(B.U. 28 marzo 2000, n. 14).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 2). [1]

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 30 bis). [2]

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 36).

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 45/1995 è abrogata.

     2. [3].

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 37). [4]

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 38).

     1. [5].

     2. [6].

 

     Art. 6. (Abrogazione dell'articolo 41).

     1. L'articolo 41 della l.r. 45/1995 è abrogato.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 42). [7]

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 43). [8]

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 66). [9]

 

     Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[1] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 2 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[2] Inserisce l'art. 30 bis nella L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[3] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 36 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[4] Sostituisce i commi 1 e 4, art. 37 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[5] Sostituisce il comma 3, art. 38 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[6] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 38 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[7] Sostituisce l'art. 42 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[8] Sostituisce l'art. 43 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[9] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.