Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.18 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 12/05/1986 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 11. (Norma transitoria). |
§ 2.18.88 - Legge regionale 12 maggio 1986, n. 23. [*]
Modificazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
(B.U. 10 giugno 1986, n. 14, S.S. 20 giugno 1986, n. 2).
Artt. 1. - 10. [1]
Art. 11. (Norma transitoria).
Nel caso in cui un dipendente regionale sia già sottoposto a procedimento penale alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa vigente all'atto dell'inizio del procedimento stesso.
[*] Abrogata dall'art. 77 della
[1] Modificano e sostituiscono gli artt. 148, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 della