§ 2.18.10 - Legge regionale 11 maggio 1965, n. 5.
Conglobamento del trattamento economico del personale regionale in attività di servizio e integrazione della 13ª mensilità per gli anni 1964 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/05/1965
Numero:5

§ 2.18.10 - Legge regionale 11 maggio 1965, n. 5.

Conglobamento del trattamento economico del personale regionale in attività di servizio e integrazione della 13ª mensilità per gli anni 1964 e 1965.

(B.U. 15 maggio 1965).

 

(Abrogata dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45).