Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.18 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 30/01/1962 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Le indennità previste alle lettere a), b), c) del paragrafo I) del precedente articolo non sono corrisposte: al personale incaricato retribuito mediante compensi o indennità mensili di incarico; [...] |
Art. 3. Con la corresponsione in via continuativa delle indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell'articolo 1 della presente legge, non saranno più corrisposte al personale regionale [...] |
Art. 4. Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire 117.000.000, per la corresponsione delle tre indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell'articolo 1 [...] |
Art. 5. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.18.6 - Legge regionale 30 gennaio 1962, n. 2. [1]
Approvazione di norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.
(B.U. 31 gennaio 1962).
Le indennità previste alle lettere a), b), c) del paragrafo I) del precedente articolo non sono corrisposte: al personale incaricato retribuito mediante compensi o indennità mensili di incarico; al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro; al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di Saint - Vincent; al personale comunque assunto o incaricato retribuito non in base alle tabelle e alle norme del regolamento organico del personale dell'Amministrazione regionale.
In sede di liquidazione dell'indennità invernale di cui alla lettera b) del paragrafo I) del precedente articolo per la stagione invernale 1961/ 1962 sarà operata, a conguaglio, la trattenuta delle somme già corrisposte al personale ai sensi della deliberazione di Giunta n. 1146 in data 8 novembre 1961 a titolo di indennità invernale.
Per il pagamento delle indennità previste alle lettere b), c) del paragrafo I) del precedente articolo 1 si osservano le disposizioni previste dall'articolo 181 delle sopracitate norme del regolamento organico regionale per il pagamento della tredicesima mensilità al personale dell'Amministrazione regionale.
Con la corresponsione in via continuativa delle indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell'articolo 1 della presente legge, non saranno più corrisposte al personale regionale le analoghe seguenti quattro indennità e gratifiche in precedenza già concesse al personale regionale: indennità fissa mensile integrativa regionale; indennità invernale; gratifica pasquale; gratifica - premio annuale.
Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire 117.000.000, per la corresponsione delle tre indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell'articolo 1 della presente legge si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.
Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti a carico del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire 47.000.000, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della ENTRATA e della SPESA del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, mentre alla copertura della corrispondente maggiore spesa annua per i successivi esercizi finanziari si provvederà mediante il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione e, comunque, mediante eventuale riduzione delle spese straordinarie:
Variazioni in aumento alla parte I - ENTRATA:
- Lo stanziamento del capitolo 34 (" Provento gestione degli Stabilimenti speciali di Saint - Vincent ") è aumentato di Lire 47 milioni.
Variazioni alla parte II - SPESA:
A - Variazioni in diminuzione:
- Lo stanziamento del capitolo 126 (" Spese per la corresponsione di indennità, premi e compensi straordinari al personale e premi straordinari di anzianità - Articolo 183 delle norme approvate con legge regionale 28- 7- 1956, n. 3 ") è ridotto di Lire 25 milioni.
B - Variazioni in aumento:
- Lo stanziamento del capitolo 8 (" Stipendi, indennità, assegni e compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale ") è aumentato di Lire 47 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 17 (" Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del Servizio forestale regionale ") è aumentato di Lire 11 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 62 (" Spese per la manutenzione delle strade regionali - salari e indennità ai cantonieri e Capi cantonieri - sgombero neve - spese accessorie ") è aumentato di Lire 6 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 69 (" Spese per le Scuole Medie Superiori - Stipendi, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale del Liceo Ginnasio di Aosta, dell'Istituto Magistrale di Aosta e dell'Istituto Tecnico di Aosta ") è aumentato di Lire 2 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 90 (" Spese per stipendi, indennità, assegni e compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento, quote di compartecipazione del personale ai proventi dei diritti di analisi del Laboratorio d'Igiene e Profilassi ") è aumentato di Lire 2 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 103 A (" Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale ") è aumentato di Lire 4 milioni.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 77 della
[2] Modifica gli artt. 129, 136, 137, 142, 146, 174, 176, 180 della