§ 2.14.39 - Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 73.
Modificazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:16/12/1992
Numero:73


Sommario
Art. 1.      1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la [...]
Art. 2.      1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3), della lr 101/1982, già modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della lr 67/1985, è aumentato a Lire 300 milioni.
Art. 3.      1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della  presente legge per l'anno 1992 si provvede con le disponibilità finanziarie giacenti presso la " FINAOSTA SpA " e già erogate alla medesima [...]


§ 2.14.39 - Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 73. [1]

Modificazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione), già modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 22, 13 agosto 1984, n. 40 e 8 agosto 1985, n. 67.

(B.U. 22 dicembre 1992, n. 54).

 

     Art. 1.

     1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione), già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 67, è aumentato a Lire 300 milioni.

 

     Art. 2.

     1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3), della lr 101/1982, già modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della lr 67/1985, è aumentato a Lire 300 milioni.

 

     Art. 3.

     1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della  presente legge per l'anno 1992 si provvede con le disponibilità finanziarie giacenti presso la " FINAOSTA SpA " e già erogate alla medesima società, ai sensi della l.r. 101/1982.

     2. A decorrere dal 1993, alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della lr 101/1982, si provvederà ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.