Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 16/12/1992 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la [...] |
Art. 2. 1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3), della lr 101/1982, già modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della lr 67/1985, è aumentato a Lire 300 milioni. |
Art. 3. 1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1992 si provvede con le disponibilità finanziarie giacenti presso la " FINAOSTA SpA " e già erogate alla medesima [...] |
§ 2.14.39 - Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 73. [1]
Modificazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione), già modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 22, 13 agosto 1984, n. 40 e 8 agosto 1985, n. 67.
(B.U. 22 dicembre 1992, n. 54).
1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3), della
1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1992 si provvede con le disponibilità finanziarie giacenti presso la " FINAOSTA SpA " e già erogate alla medesima società, ai sensi della
2. A decorrere dal 1993, alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della