§ 2.14.31 - Legge regionale 28 luglio 1987, n. 57.
Adeguamento dei tassi di interesse praticati su finanziamenti di cui all'articolo 9 della Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:28/07/1987
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. Il tasso di interesse da applicare ai mutui previsti dall'articolo 9 della LR 8 ottobre 1973, n. 33, è ragguagliato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al 50 percento [...]
Art. 2.      1. I tassi di interesse relativi ai mutui, a valere sull'articolo 9 della Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni, concessi o perfezionati anteriormente all'entrata in [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.14.31 - Legge regionale 28 luglio 1987, n. 57. [1]

Adeguamento dei tassi di interesse praticati su finanziamenti di cui all'articolo 9 della Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni.

(B.U. 25 agosto 1987, n. 16, S.S. 4 settembre 1987, n. 1).

 

Art. 1.

     1. Il tasso di interesse da applicare ai mutui previsti dall'articolo 9 della LR 8 ottobre 1973, n. 33, è ragguagliato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al 50 percento dell'ultimo tasso di riferimento per i finanziamenti agevolati del settore industria, pubblicato al momento della stipula del contratto, arrotondato al mezzo punto.

     2. Il tasso di interesse come sopra determinato sarà rivisto al primo gennaio di ciascun anno sulla base delle fluttuazioni attive e passive del tasso di riferimento in vigore nel bimestre settembre - ottobre immediatamente precedente.

 

     Art. 2.

     1. I tassi di interesse relativi ai mutui, a valere sull'articolo 9 della Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni, concessi o perfezionati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono modificati in relazione a quanto previsto dal precedente articolo.

     2. L'applicazione del tasso di interesse calcolato secondo i parametri di cui sopra è subordinata al perfezionamento di idoneo documento o atto dal quale risulti l'accettazione delle variazioni apportate e avrà effetto a decorrere dalle rate con scadenza in data posteriore all'1 luglio 1987, restando invariata ogni altra modalità di concessione del finanziamento originariamente prevista.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.