§ 2.14.5 - Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41.
Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell'agricoltura, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.14 finanziamenti vari
Data:11/08/1975
Numero:41


Sommario
Art. 1.      I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sono fissati nelle misure appresso indicate:
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.     
Art. 5.      In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni [...]


§ 2.14.5 - Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41.

Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

(B.U. 9 settembre 1975, n. 10).

 

Art. 1.

     I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sono fissati nelle misure appresso indicate:

 

 

     - articolo 5, secondo comma, nn. 1 e 3: 4 percento

     - articolo 5, secondo comma, n. 2:      5 percento

     - articolo 5, terzo comma:              4 percento

     - articolo 7:                           6 percento

     - articolo 9:                           7 percento

     - articolo 11:                       3,50 percento

     - artt. 12 e 13:                        5 percento

 

 

     La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare i tassi suindicati ogni qualvolta si verifichino variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all'uno per cento (un punto).

     Analogamente si procede ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità economica europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

     In entrambi i suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.

 

          Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     A decorrere dal primo gennaio 1976, cessa l'applicazione della deliberazione consiliare n. 36, in data 21 marzo 1959.

     A decorrere dalla stessa data, sono abrogate le leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20; 9 febbraio 1968, n. 4; 11 marzo 1968, n. 8 e 12 luglio 1969, n. 8.

 

     Art. 5.

     In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni altro stanziamento di bilancio che sia riservato ai settori di intervento ed ai beneficiari previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, assumendo le iniziative a questo scopo necessarie.


[1] Modifica la L.R. 8 ottobre 1973, n. 33. Modificato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1972, n. 40.