§ 2.13.7 - Legge regionale 29 marzo 1963, n. 8.
Partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e autorizzazione alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.13 finanza regionale e locale
Data:29/03/1963
Numero:8


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" con sede in Aosta
Art. 2.      E' autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della Società per Azioni " Centrale del Latte di Aosta ", con sede in [...]
Art. 3.      Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni allo [...]
Art. 4.      La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'articolo 2, prevista in complessive Lire cinque milioni, graverà sull'apposito nuovo capitolo 203 bis, di cui alla lettera b) del [...]
Art. 5.      Agli eventuali successivi acquisti e sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per azioni " Centrale del Latte di Aosta " si provvederà, di volta in volta, con [...]
Art. 6.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.13.7 - Legge regionale 29 marzo 1963, n. 8. [1]

Partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa.

(B.U. 31 marzo 1963).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" con sede in Aosta.

     La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi atto costitutivo e Statuto sociale da approvare preventivamente dai competenti organi della Regione, del Comune di Aosta e dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino che partecipano alla costituzione della Società stessa.

 

     Art. 2.

     E' autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di capitale azionario della Società per Azioni " Centrale del Latte di Aosta ", con sede in Aosta, per un ammontare massimo di spesa di Lire cinque milioni.

 

     Art. 3.

     Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:

     a) lo stanziamento del capitolo 53 ("Spese per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici e spese e contributi per il funzionamento della centrale del latte di Aosta") è ridotto da Lire venticinque milioni a Lire venti milioni;

     b) è istituito il seguente capitolo 203 bis: "Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta"", con lo stanziamento di Lire cinque milioni.

 

     Art. 4.

     La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui all'articolo 2, prevista in complessive Lire cinque milioni, graverà sull'apposito nuovo capitolo 203 bis, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963.

     La spesa di cui al precedente comma sarà approvata, impegnata e liquidata con deliberazioni della Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     Agli eventuali successivi acquisti e sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per azioni " Centrale del Latte di Aosta " si provvederà, di volta in volta, con apposite leggi regionali di approvazione e di finanziamento delle relative spese.

 

     Art. 6.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.