§ 2.10.56 - L.R. 31 maggio 2005, n. 12.
Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta), da ultimo modificata dalla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.10 demanio e patrimonio della regione
Data:31/05/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all’articolo 10).
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 13).
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.10.56 - L.R. 31 maggio 2005, n. 12.

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

(B.U. 14 giugno 2005, n. 24).

 

Art. 1. (Modificazione all’articolo 10).

     1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o abbia ad oggetto la locazione di beni destinati ad attività industriale o artigianale, previa valutazione positiva, in tal caso, da parte delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato, del progetto imprenditoriale presentato dai richiedenti».

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 13).

     1. Dopo il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 12/1997, come sostituito dall’articolo 4 della l.r. 8/2000, è inserito il seguente:

«8 bis. L’alienazione di beni gravati da diritto di superficie costituito ai sensi dell’articolo 16, comma 2, è preceduta da trattativa privata con i soggetti titolari del diritto, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all’articolo 18.».

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.