Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.10 demanio e patrimonio della regione |
Data: | 14/01/1998 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Canone di locazione). |
Art. 3. (Aggiornamento del canone). |
Art. 4. (Adeguamento dei contratti). |
Art. 5. (Non applicazione dei commi 3 e 4 della l.r. 12/1997). |
§ 2.10.50 - Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1. [1]
Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro.
(B.U. 20 gennaio 1998, n. 3).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina, ad integrazione della
Art. 2. (Canone di locazione).
1. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da imprese industriali è stabilito nella misura annua del due per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.
2. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da società cooperative di produzione e lavoro è stabilito nella misura annua dell'uno per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.
3. Il valore risultante dal conto di patrimonio della Regione assunto per determinare il canone è rilevato prima della sottoscrizione del contratto di locazione.
Art. 3. (Aggiornamento del canone).
1. Il canone di locazione è aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 32 della
Art. 4. (Adeguamento dei contratti).
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento al valore risultante dal conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 1997, la Giunta regionale dispone l'adeguamento dei contratti in corso al nuovo canone, determinato con le percentuali previste dall'art. 2, a far data dalla loro decorrenza, salvo che il canone applicato al momento dell'entrata in vigore della stessa sia inferiore.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, i conduttori devono corrispondere o, in caso di rateizzazione, garantire alla Regione, con fideiussione assicurativa o bancaria, da rinnovarsi anno per anno per l’intera durata del periodo di rateizzazione, i canoni o le indennità pregressi dovuti per l’utilizzo degli immobili, determinati con le modalità di cui all’articolo 2 [2].
2 bis. Il mancato rinnovo della fideiussione ad ogni scadenza, o, in alternativa, il mancato pagamento della relativa rata, costituisce inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto [3].
Art. 5. (Non applicazione dei commi 3 e 4 della
1. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 30 della