§ 2.10.50 - Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.
Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.10 demanio e patrimonio della regione
Data:14/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Canone di locazione).
Art. 3.  (Aggiornamento del canone).
Art. 4.  (Adeguamento dei contratti).
Art. 5.  (Non applicazione dei commi 3 e 4 della l.r. 12/1997).


§ 2.10.50 - Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1. [1]

Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro.

(B.U. 20 gennaio 1998, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina, ad integrazione della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), il canone di locazione degli immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro.

 

     Art. 2. (Canone di locazione).

     1. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da imprese industriali è stabilito nella misura annua del due per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.

     2. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da società cooperative di produzione e lavoro è stabilito nella misura annua dell'uno per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.

     3. Il valore risultante dal conto di patrimonio della Regione assunto per determinare il canone è rilevato prima della sottoscrizione del contratto di locazione.

 

     Art. 3. (Aggiornamento del canone).

     1. Il canone di locazione è aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come sostituito dall'art. 1, comma 9sexies, del decreto- legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, ed è corrisposto dal conduttore in rate semestrali posticipate.

 

     Art. 4. (Adeguamento dei contratti).

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento al valore risultante dal conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 1997, la Giunta regionale dispone l'adeguamento dei contratti in corso al nuovo canone, determinato con le percentuali previste dall'art. 2, a far data dalla loro decorrenza, salvo che il canone applicato al momento dell'entrata in vigore della stessa sia inferiore.

     2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, i conduttori devono corrispondere o, in caso di rateizzazione, garantire alla Regione, con fideiussione assicurativa o bancaria, da rinnovarsi anno per anno per l’intera durata del periodo di rateizzazione, i canoni o le indennità pregressi dovuti per l’utilizzo degli immobili, determinati con le modalità di cui all’articolo 2 [2].

     2 bis. Il mancato rinnovo della fideiussione ad ogni scadenza, o, in alternativa, il mancato pagamento della relativa rata, costituisce inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto [3].

 

     Art. 5. (Non applicazione dei commi 3 e 4 della l.r. 12/1997). [4]

     1. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della l.r. 12/1997, come modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, concernenti le procedure per l'assegnazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione con contratti di locazione e di affitto, non trovano applicazione per la definizione dei medesimi contratti con le imprese industriali, artigianali o cooperative di produzione e lavoro.

     2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 12/1997, come modificata dalla l.r. 8/2000, i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, alle imprese industriali, artigianali o cooperative di produzione e lavoro limitatamente al periodo necessario alla realizzazione degli interventi di adeguamento degli immobili alle esigenze dell'impresa e, in ogni caso, prima dell'avvio dell'attività produttiva.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 18 giugno 2004, n. 9 a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 29 con le limitazioni previste dall’art. 2 della stessa L.R. 29/2004.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 29 con le limitazioni previste dall’art. 2 della stessa L.R. 29/2004.

[4] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.