Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.10 demanio e patrimonio della regione |
Data: | 27/08/1994 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Prezzo). |
Art. 3. (Destinazione). |
Art. 4. (Provvedimento amministrativo). |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 6. (Variazioni di bilancio). |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.10.47 - Legge regionale 27 agosto 1994, n. 59.
Acquisto dall'Ordine Mauriziano di Torino dell'immobile sede del presidio ospedaliero regionale, in comune di Aosta.
(B.U. 9 settembre 1994, n. 39).
Art. 1. (Oggetto).
1. La Regione è autorizzata ad acquistare dall'Ordine Mauriziano di Torino l'immobile, sito in comune di Aosta, in cui ha sede il presidio ospedaliero regionale, distinto al catasto terreni al foglio 25 con la particella n. 226, e la titolarità della quarta farmacia di Aosta, facente parte del presidio ospedaliero regionale.
1 bis. Al fine di incrementare le entrate proprie di parte corrente del bilancio, l'Azienda USL della Valle d'Aosta è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari all'affidamento della gestione della farmacia di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente. Tali provvedimenti devono contenere apposito piano finanziario, da sottoporre preventivamente al giudizio di congruità da parte delle competenti strutture regionali [1].
Art. 2. (Prezzo).
1. Il prezzo di acquisto è fissato in lire 26 miliardi, di cui lire 800.000.000 per la titolarità della farmacia.
Art. 3. (Destinazione).
1. L'immobile di cui all'art. 1, comma 1, conserva la destinazione di stabilimento di ricovero e cura e si configura quale presidio ospedaliero regionale.
Art. 4. (Provvedimento amministrativo).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile di cui all'art. 1, comma 1, ed in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale dell'immobile da acquisire.
Art. 5. (Disposizioni finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 26.120.000.000, al lordo delle imposte e degli altri oneri, graverà sul capitolo 60485 (Spese per l'acquisto del presidio ospedaliero), di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione l'anno 1995.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 per l'anno 1994, pari a lire 12.000.000.000, si provvede mediante utilizzo dell'importo di lire 7.500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio stesso (Acquisizione immobile sede del presidio ospedaliero di Aosta di proprietà dell'Ordine Mauriziano - E 2.2.) e mediante utilizzo dell'importo di lire 4.500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del medesimo bilancio; per l'anno 1995, alla copertura dell'onere di lire 14.120.000.000 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto per il medesimo anno al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 1 del bilancio stesso:
a) quanto a lire 7.500.000.000 sull'accantonamento previsto per l'acquisizione dell'immobile sede del presidio ospedaliero di Aosta di proprietà dell'Ordine Mauriziano (E 2.2.);
b) quanto a lire 4.000.000.000 sull'accantonamento previsto per la residenza universitaria a Torino (F 5.);
c) quanto a lire 2.620.000.000 sull'accantonamento previsto per l'impianto di incenerimento dei rifiuti speciali (D 1.5.).
Art. 6. (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 7.500.000.000;
cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale"
lire 4.500.000.000;
b) in aumento:
programma regionale 2.2.3.02
codificazione 1.1.2.1.0.3.8.8.8.31
cap. 60485 (di nuova istituzione)
"Spese per l'acquisto del presidio ospedaliero"
lire 12.000.000.000.
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma aggiunto dall'art. 9 della