Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.9 delega delle funzioni amministrative regionali |
Data: | 01/08/1994 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Generalità). |
Art. 2. (Recinzioni, ex art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 18/1994). |
Art. 3. (Manti di copertura dei tetti delle costruzioni, ex art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 18/1994). |
Art. 4. (Manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativi, ristrutturazione, ex art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 18/1994). |
Art. 5. (Cimiteri aventi interesse storico-culturale, ex art. 3, comma 1, lett. d), della l.r. 18/1994). |
Art. 6. (Potenziamento e nuova costruzione di condutture interrate, ex art. 3, comma 1, lett. e), della l.r. 18/1994). |
Art. 7. (Installazione di bomboloni per il gas liquido, ex art. 3, comma 1, lett. f), della l.r. 18/1994). |
Art. 8. (Varianti, ex art. 3, comma 1, lett. g), h), o), della l.r. 18/1994). |
Art. 9. (Installazione di volumi provvisori, ex art. 3, comma 1, lett. i), della l.r. 18/1994). |
Art. 10. (Costruzione di volumi pertinenziali nelle zone omogenee A, ex art. 3, comma 1, lett. l), della l.r. 18/1994). |
Art. 11. (Strutture sussidiarie alle attività agricole, ex art. 3, comma 1, lett. m), della l.r. 18/1994). |
Art. 12. (Intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici, ex art. 3, comma 1, lett. n), della l.r. 18/1994). |
Art. 13. (Criteri e limiti nel rispetto dei quali non necessita l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per l'esecuzione di interventi di bonifica agraria, ex art. 4, lett. f) [...] |
Art. 14. (Modalità per l'istruttoria delle domande e dei relativi progetti). |
Art. 15. (Modalità per le comunicazioni all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali). |
Art. 16. (Modalità per le comunicazioni al Ministero per i beni culturali e ambientali). |
Art. 17. (Partecipazione del Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali o di un suo delegato a riunioni della commissione edilizia comunale). |
Art. 18. (Rinvenimenti archeologici). |
Art. 19. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.9.3 - Regolamento regionale 1 agosto 1994, n. 6. [1]
Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio).
(B.U. 6 settembre 1994, n. 38 - 1° S.O.).
CAPO I
Tipologie, limiti dimensionali e criteri cui devono uniformarsi gli
interventi di cui all'art. 3 della
ai fini dell'autorizzazione, del nullaosta o del parere di cui all'art. 2,
comma 2, della legge medesima.
Art. 1. (Generalità).
1. Le disposizioni di cui al presente Capo costituiscono i limiti qualitativi e quantitativi nel rispetto dei quali, ai fini della tutela del paesaggio, i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 3 della
2. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 3 della
Art. 2. (Recinzioni, ex art. 3, comma 1, lett. a), della
1. Le recinzioni che presentino pregio storico o risultino databili in relazione alle loro caratteristiche tipologiche o a quelle delle costruzioni cui, eventualmente, attengono sono soggette, se deteriorate, a interventi di ripristino con la conservazione di testimonianze degli elementi originari più significativi.
2. Le recinzioni che non rientrino nelle categorie indicate al comma 1 sono sostituite, se deteriorate, con altre che presentino le tipologie di cui al comma 3, lett. a), b), c), in relazione alla zona omogenea in cui sono situate.
3. E' ammessa la costruzione di nuove recinzioni di aree private conformate a tipologie tradizionali locali o, in subordine, alle seguenti:
a) nelle zone omogenee A e negli intorni rispettivi, le recinzioni devono presentare soluzioni analoghe a quelle tradizionalmente utilizzate per la protezione di terreni coltivati a orto e, pertanto, devono essere costituite da esili elementi verticali in legno, con sezione rettangolare o circolare, appuntiti o arrotondati alla sommità, uniti da coerenti elementi orizzontali in legno. Sono ammessi cordoli in muratura di 20 cm. di altezza;
b) nelle zone omogenee E, le recinzioni devono essere costituite da montanti verticali, adeguatamente distanziati, e traverse orizzontali in legno. Non sono ammessi cordoli in muratura;
c) nelle altre zone omogenee, le tipologie delle recinzioni sono definite dal regolamento edilizio comunale. E' possibile l'impiego di siepi di essenze arbustive locali, eventualmente integrate con rete metallica disposta sul lato interno.
Art. 3. (Manti di copertura dei tetti delle costruzioni, ex art. 3, comma 1, lett. b), della
1. Gli interventi di ripristino e di sostituzione dei manti di copertura dei tetti delle costruzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della
2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono comportare variazioni alle misure degli aggetti delle falde dei tetti né alle relative quote di imposta né a quelle del colmo.
3. Per i casi di costruzioni dotate di cornicione o le cui murature perimetrali presentino finiture sommitali con lastre di pietra aggettanti, le falde dei tetti devono mantenere il tipico raccordo curvilineo tra il piano inclinato delle loro strutture portanti e il piano dell'estradosso del cornicione o della parte sommitale delle murature perimetrali. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal materiale impiegato per la realizzazione del manto di copertura.
4. Per i casi di manti di copertura che, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela del paesaggio o per iniziativa degli interessati, siano rinnovati con l'impiego di lose di pietra naturale, i colmi dei tetti devono essere realizzati con tecnica tradizionale, evitando, pertanto, l'impiego di manufatti prefabbricati.
Art. 4. (Manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativi, ristrutturazione, ex art. 3, comma 1, lett. c), della
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), prima parte, della
2. Gli interventi di ristrutturazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), seconda parte, della
3. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 2, i piani regolatori generali comunali e i relativi piani esecutivi devono essere stati formalmente concordati con la Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.
4. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono da considerare di "pregio intrinseco" gli elementi architettonici di una costruzione che siano datati o, comunque, stilisticamente databili, nonché gli altri elementi le cui particolarità tecnologiche o strutturali possano essere fonte di datazione della costruzione stessa o di sue parti, quali: le carpenterie in legno; le strutture portanti e divisorie a telaio; gli archi e le volte in pietra e in laterizio; le aperture esterne contornate da elementi lapidei o in legno; i soffitti in legno intagliato o decorato e gli altri elementi comunque decorati; gli intonaci esterni, ecc.;
b) sono da considerare in "contrasto con le caratteristiche tipologiche di una costruzione" gli elementi volumetrici e di finitura che costituiscano alterazioni dell'organismo edilizio medesimo, sviluppatosi con coerenza storica e formale fino al momento del loro inserimento, o che siano riferibili a usi della costruzione stessa non facilmente riconoscibili o non qualificati o, comunque, non riconducibili a interventi unitari di ristrutturazione effettuati nel passato. Sono
esemplificativamente da considerare tali: i volumi aggiunti a uso di servizi igienici disposti casualmente all'esterno del perimetro di una costruzione; i tamponamenti di aperture, archi e loggiati; le ante esterne cieche, le ringhiere di scale e balconi realizzate in ferro-legno e le strutture aggettanti in calcestruzzo armato, quali balconi e pensiline, inserite in edifici anteriori al XX secolo, ecc.
Art. 5. (Cimiteri aventi interesse storico-culturale, ex art. 3, comma 1, lett. d), della
1. Sono da considerare di interesse storico-culturale i cimiteri che, in relazione alla loro ubicazione in siti di interesse archeologico o in adiacenza a edifici o resti di edifici soggetti alle norme di tutela di cui alla
2. L'elenco dei cimiteri di interesse storico-culturale è esposto nell'allegato A.
3. Nei cimiteri storici sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione, mentre per attività di costruzione o modifica, inclusa la rimozione di manufatti tombali aventi più di ottanta anni, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessore competente.
4. Ai fini di cui al comma 2, i cimiteri sono elencati nell'allegato A; tale allegato può essere via via modificato e integrato con le deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 6. (Potenziamento e nuova costruzione di condutture interrate, ex art. 3, comma 1, lett. e), della
1. Gli interventi per il potenziamento e la nuova costruzione di condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), della
2. I provvedimenti autorizzativi degli interventi di cui al comma 1 devono prescrivere:
a) per tutti gli interventi, il ripristino tempestivo ed esauriente delle pavimentazioni, dei suoli e relativi soprassuoli che risultino manomessi dagli scavi e dalle eventuali piste provvisionali di servizio al cantiere, e, comunque, i termini entro i quali le opere di ripristino devono essere completate;
b) per gli interventi da eseguire nelle zone omogenee A o, comunque, nelle aree contermini a costruzioni anteriori al XX secolo, oltre alle opere e ai termini di cui alla lett. a), l'impiego di macchine operatrici aventi piccole dimensioni e limitata potenza, nonché, nelle aree urbane aventi particolare rilevanza culturale o ambientale, specifiche e appropriate modalità per l'esecuzione degli scavi.
3. Ai fini di cui al comma 1, le aree archeologiche sono elencate e delimitate nell'allegato B; tale allegato può essere via via modificato e integrato con le deliberazioni della Giunta regionale concernenti gli elenchi comunali delle aree di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
Art. 7. (Installazione di bomboloni per il gas liquido, ex art. 3, comma 1, lett. f), della
1. Per l'installazione di bomboloni per il gas liquido, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), della
a) siano addossati a murature di sostegno delle terre o inseriti in apposite nicchie ricavate nelle murature medesime aventi altezza libera superiore alla loro, quale risulta ad installazione avvenuta;
b) siano incassati nel terreno alla profondità utile affinché la loro sagoma non emerga dal piano naturale del terreno, senza rimodellazione del suolo.
2. I bomboloni addossati a murature, le nicchie e gli scassi del terreno entro i quali essi fossero collocati devono essere schermati con siepi di essenze arbustive locali.
Art. 8. (Varianti, ex art. 3, comma 1, lett. g), h), o), della
1. Le varianti relative ai progetti di edifici realizzati dopo il 1945, di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della
2. Le varianti relative ai progetti di recupero di costruzioni e manufatti, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), della
3. Le varianti relative ai progetti degli interventi richiamati nell'art. 3, comma 1, lett. o), della
Art. 9. (Installazione di volumi provvisori, ex art. 3, comma 1, lett. i), della
1. L'installazione di volumi provvisori funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee, di cui all'art. 3, comma 1, lett. i), della
2. La validità dell'autorizzazione per l'installazione dei volumi e delle apparecchiature di cui al comma 1 è stabilita per un periodo di tempo pari a quello afferente all'esecuzione degli impianti e opere o all'esercizio delle attività cui essi sono funzionali, comunque non superiore ad anni cinque. La proroga di tale termine è di competenza dell'Assessorato al turismo, sport e beni culturali.
3. I volumi di cui al comma 1 devono essere realizzati in legno o in lamiera tinteggiata con colori mimetici, tenuto conto del contesto ambientale in cui sono inseriti, e ubicati opportunamente affinché risultino poco visibili dai principali percorsi stradali e non interferiscano con i punti di vista aventi particolare interesse panoramico. Tali volumi sono posati sul terreno naturale, adeguatamente sistemato, o su platea in calcestruzzo ove motivatamente richiesto dall'interessato.
4. Il provvedimento autorizzativo stabilisce che, entro la data di scadenza del termine di cui al comma 2, i volumi e le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere rimossi e le relative aree di sedime devono essere ripristinate nello stato in cui si trovavano prima della loro occupazione con i volumi e le apparecchiature medesime. Peraltro, tenuto conto delle trasformazioni ambientali che derivassero dall'esecuzione degli impianti e opere o dall'esercizio delle attività di cui sopra, con il provvedimento autorizzativo può essere prescritta una diversa sistemazione delle aree di sedime anzidette, purché essa sia finalizzata alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
Art. 10. (Costruzione di volumi pertinenziali nelle zone omogenee A, ex art. 3, comma 1, lett. l), della
1. I volumi pertinenziali nelle zone omogenee A, di cui all'art. 3, comma 1, lett. l), della
2. I volumi di cui al comma 1 possono essere destinati a legnaia, ricovero per attrezzi da giardino, canile e allevamento di animali da cortile per il consumo familiare, deposito per rivenditori di bombole GPL regolarmente autorizzati dai Vigili del fuoco. Tali volumi devono presentare le tipologie costruttive e i limiti dimensionali seguenti:
a) essere strutturati in legno o in pietra con il manto di copertura in legno o in lose;
b) presentare dimensioni planimetriche massime pari a metri quadrati 10 e altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del tetto, pari a metri 2,80.
Art. 11. (Strutture sussidiarie alle attività agricole, ex art. 3, comma 1, lett. m), della
1. Le strutture sussidiarie alle attività agricole, di cui all'art. 3, comma 1, lett. m), della
2. Le strutture di cui al comma 1 attengono a destinazioni di uso che integrano quelle degli edifici rustici e delle residenze agricole, in quanto funzionali, rispettivamente, alla conduzione di un fondo e alle esigenze abitative del relativo imprenditore agricolo, quali, ad esempio, tettoie, ricoveri attrezzi, depositi. Tali strutture sono autorizzabili se rispettano le tipologie costruttive e i limiti dimensionali seguenti:
a) essere realizzate in legno o in pietra con il manto di copertura in legno o in lose;
b) presentare dimensioni planimetriche massime pari a metri quadrati 20 e altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del tetto, pari a metri 3,40;
c) essere visivamente collocate in diretto rapporto con gli edifici dell'azienda di cui costituiscono pertinenza.
Art. 12. (Intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici, ex art. 3, comma 1, lett. n), della
1. Gli interventi di intonacatura e tinteggiatura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. n), della
2. Per gli interventi di cui al comma 1 devono essere impiegati prodotti a base di calce, che non producano pellicole impermeabili, e colori che si armonizzino con il cromatismo dominante del contesto.
CAPO II
Criteri e limiti nel rispetto dei quali non necessita l'autorizzazione di
cui all'art. 7 della
interventi di bonifica agraria.
Art. 13. (Criteri e limiti nel rispetto dei quali non necessita l'autorizzazione di cui all'art. 7 della
1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della
CAPO III
Modalità per l'istruttoria delle domande e dei relativi progetti, per le
comunicazioni al Ministero per i beni culturali e ambientali e
all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.
Art. 14. (Modalità per l'istruttoria delle domande e dei relativi progetti).
1. Le domande di autorizzazione, nullaosta o parere, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
2. Sulle domande di cui al comma 1 e su una copia dei relativi progetti è apposto, a cura del competente ufficio comunale, il prescritto timbro recante la data di pervenimento e il numero di protocollo proprio di ciascuno atto.
3. Successivamente alla data di protocollazione di una domanda, nessun elemento costitutivo del progetto ad essa relativo può essere sostituito, se non accompagnato da una nuova domanda integrativa o sostitutiva della precedente.
4. Le domande e i relativi progetti sono istruiti dall'ufficio tecnico comunale, seguendo l'ordine cronologico di pervenimento, in tempo utile affinché il Sindaco, previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale, integrata con l'esperto in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
5. L'istruttoria delle domande e dei relativi progetti è effettuata in forma scritta, utilizzando apposito modulo predisposto da ciascun Comune. Su tale modulo è, altresì, annotato, a cura del segretario della commissione edilizia comunale, il parere espresso dalla commissione stessa, con l'evidenziazione di quello espresso dal commissario esperto in materia di tutela del paesaggio, che provvede a firmarlo. Attengono alla fase istruttoria:
a) l'evidenziazione del soggetto richiedente, della data di pervenimento della richiesta e del numero di protocollo ad essa attribuito;
b) l'indicazione del tipo di intervento, in riferimento a quelli di cui all'art. 3 della
c) la descrizione sintetica delle caratteristiche dimensionali e costruttive dell'intervento e delle opere provvisionali eventualmente occorrenti;
d) la valutazione sintetica in merito all'autorizzabilità o meno dell'intervento, tenuto conto delle norme della legge e delle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili.
6. Il modulo contenente l'istruttoria dell'ufficio tecnico e il parere della commissione edilizia comunale è conservato, in apposito fascicolo, unitamente alla copia del progetto contrassegnata con la data di pervenimento e il numero di protocollo, alla domanda e al provvedimento autorizzativo o di rigetto relativi.
7. Con il provvedimento autorizzativo è rilasciata al richiedente una copia dei relativi elaborati grafici e fotografici contrassegnata con gli estremi del provvedimento medesimo.
Art. 15. (Modalità per le comunicazioni all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali).
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, prima parte, della
2. L'invio della documentazione di cui al comma 1 è effettuato contestualmente alla notificazione di cui all'art. 8, comma 2, della
Art. 16. (Modalità per le comunicazioni al Ministero per i beni culturali e ambientali).
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, seconda parte, della
2. L'invio dei provvedimenti di cui al comma 1 è effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre, con lettera di accompagnamento indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, Divisione II - Tutela e valorizzazione dei beni ambientali, nella quale sono elencati i provvedimenti medesimi.
3. Ai fini di cui al comma 1, il primo bimestre decorre dal primo giorno del mese di ottobre 1994.
CAPO IV
Disposizioni finali.
Art. 17. (Partecipazione del Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali o di un suo delegato a riunioni della commissione edilizia comunale).
1. La partecipazione del Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali a riunioni della commissione edilizia comunale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della
2. Ai fini di cui al comma 1, le convocazioni della commissione edilizia comunale devono pervenire alla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali entro il quinto giorno antecedente alla data fissata per la riunione. Alle dette convocazioni deve essere unito, se già definito, il relativo ordine del giorno.
Art. 18. (Rinvenimenti archeologici).
1. Ove durante l'esecuzione di una opera autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
Art. 19. (Dichiarazione di urgenza).
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati - (Omissis). [3]
[1] Abrogato dall'art. 14 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[3] Allegato modificato dal