Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.8 credito |
Data: | 28/11/1985 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della " Cooperativa produttori latte e fontina " avente sede in Comune di Saint-Christophe, [...] |
Art. 2. La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata |
Art. 3. Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto [...] |
Art. 4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in annue L. 10.000.000 per anni 15 graverà sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio [...] |
Art. 5. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 6. Al bilancio pluriennale della Regione per gli esercizi 1985/1987 sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 7. Nell'allegato n. 9 alla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 è aggiunto quanto segue |
§ 2.8.91 - Legge regionale 28 novembre 1985, n. 75. [1]
Concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di un mutuo a favore della Cooperativa produttori latte e fontina di Saint-Christophe.
(B.U. 10 dicembre 1985, n. 28, S.S. 10 dicembre 1985, n. 1).
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della " Cooperativa produttori latte e fontina " avente sede in Comune di Saint-Christophe, iscritta al Tribunale di Aosta, n. 540 del Registro società, fino alla concorrenza massima di L. 6.000.000.000 (seimiliardi), per la stipulazione di un mutuo di lire cinquemiliardi, da contrarsi dalla Cooperativa con Istituti di credito ed Aziende bancarie in conformità dell'articolo 6 della
La garanzia fideiussoria è della durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto o Azienda mutuante.
Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:
- all'impegno, da parte della Cooperativa, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti l'esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;
- all'impegno, da parte della Cooperativa, di destinare la somma mutuata esclusivamente per L. 4.800.000.000 al consolidamento economico della Cooperativa e per la somma di L. 200.000.000 al potenziamento ed allo sviluppo dei propri impianti, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e foreste;
- alla stipulazione del contratto di mutuo a tasso di favore con Istituti di credito e Aziende bancarie secondo le norme di legge vigenti che regolano l'esercizio del Credito agrario;
- all'impegno da parte degli Istituti di credito e delle Aziende bancarie mutuanti, di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme alla Cooperativa.
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le Aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in annue L. 10.000.000 per anni 15 graverà sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertato costante incremento delle entrate derivanti dai proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent.
Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata
Variazione in aumento
Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent " L. 10.000.000
Parte spesa
Variazione in aumento
Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative
- LR primo aprile 1975, n. 7 " L. 10.000.000
Al bilancio pluriennale della Regione per gli esercizi 1985/1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata
Variazione in aumento
Titolo primo: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devoluti alla Regione
Categoria 1a: Tributi propri
anno 1986 L. 10.000.000
anno 1987 L. 10.000.000
totale L. 20.000.000
Parte spesa
Variazione in aumento
3 Oneri non ripartibili
3.2 Altri oneri non ripartibili
anno 1986 L. 10.000.000
anno 1987 L. 10.000.000
totale L. 20.000.000
Nell'allegato n. 9 alla
[1] Abrogata dall'art. 3 della