Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali |
Data: | 29/12/2006 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione e compiti). |
Art. 2. (Composizione). |
Art. 3. (Ufficio di coordinamento). |
Art. 4. (Adempimenti). |
Art. 5. (Sede e funzionamento). |
Art. 6. (Forum). |
Art. 7. (Durata dei lavori). |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie). |
§ 2.6.30 - L.R. 29 dicembre 2006, n. 35.
Istituzione e disciplina della Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
(B.U. 23 gennaio 2007, n. 4).
Art. 1. (Istituzione e compiti).
1. È istituita la Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il compito di discutere e predisporre un documento da sottoporre al Consiglio regionale, anche per le finalità di cui all’articolo 50, comma secondo, della
2. La Convenzione articola i propri lavori nelle seguenti fasi:
a) una fase istruttoria, finalizzata all’elaborazione di un documento preparatorio nel quale, ricostruite le radici e le ragioni della specialità valdostana, si individuino gli strumenti maggiormente idonei per l’aggiornamento dell’ordinamento regionale, sulla base delle esigenze della comunità valdostana, e se ne analizzino le prospettive alla luce del mutato quadro istituzionale italiano ed europeo;
b) una fase di ascolto e di confronto con le istanze espresse dalla comunità valdostana, al fine di favorire la più ampia e democratica partecipazione al dibattito sull’aggiornamento dell’ordinamento regionale;
c) una fase propositiva, di stesura di un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse da sottoporre al Consiglio regionale per l’esame, la discussione e l’adozione delle opportune determinazioni;
d) una fase di monitoraggio del seguito dato all’esito dei propri lavori, con particolare riferimento all’iter parlamentare degli eventuali provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 50, comma secondo, dello Statuto speciale.
Art. 2. (Composizione).
1. La Convenzione è composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale;
b) il Presidente della Regione;
c) i Capigruppo consiliari o i consiglieri regionali dagli stessi delegati;
d) il Presidente ed un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;
e) i Parlamentari eletti in Valle d’Aosta;
f) un rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta/ Université de la Vallée d’Aoste;
g) un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Camera medesima;
h) cinque personalità di particolare prestigio e competenza, nominate dal Consiglio regionale;
i) due rappresentanti delle imprese;
j) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
k) un rappresentante degli organismi di parità della Regione;
l) un rappresentante del terzo settore;
m) un rappresentante della minoranza linguistica walser.
2. La Convenzione nomina un presidente, scelto tra i consiglieri regionali suoi componenti.
Art. 3. (Ufficio di coordinamento).
1. Il Presidente della Convenzione è coadiuvato da un Ufficio di coordinamento composto da due vicepresidenti nominati dalla Convenzione tra i suoi componenti, rispettivamente, uno in rappresentanza degli enti locali e l’altro su proposta del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale è altresì componente dell’Ufficio di coordinamento.
2. Sono inoltre componenti dell’Ufficio di coordinamento tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, con votazioni separate, di cui due espressi dalla maggioranza e uno dall’opposizione scelti tra i componenti della Convenzione.
3. L’Ufficio di coordinamento ha compiti di impulso e di organizzazione dei lavori della Convenzione, nonché di raccordo con istituzioni e soggetti esterni.
4. L’Ufficio di coordinamento predispone il documento preparatorio dei lavori ed il documento finale da sottoporre all’approvazione della Convenzione.
Art. 4. (Adempimenti).
1. Il Presidente del Consiglio regionale riferisce periodicamente al Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.
2. L’Ufficio di coordinamento, avvalendosi del supporto di cui al comma 3, gestisce la tenuta di una sezione del sito Internet del Consiglio regionale, appositamente allestita, comprensiva di un forum interattivo, ove pubblicare tutti gli atti e i documenti acquisiti ed elaborati e fornire costante notizia in merito allo stato di avanzamento dei propri lavori.
3. Il necessario supporto tecnico e di segreteria è assicurato alla Convenzione dalle strutture organizzative del Consiglio regionale. Ai fini del supporto tecnico e di consulenza giuridica, la Convenzione, mediante l’Ufficio di coordinamento, può avvalersi di esperti esterni, che possono essere costituiti in comitato. Gli incarichi agli esperti esterni sono deliberati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di coordinamento.
Art. 5. (Sede e funzionamento).
1. La Convenzione ha sede e svolge le sue riunioni presso il Consiglio regionale.
2. La Convenzione è convocata dal suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute della Convenzione sono pubbliche.
4. La Convenzione può organizzare i propri lavori anche in sottogruppi per l’esame di singole questioni o materie.
5. La partecipazione ai lavori della Convenzione è gratuita.
6. Ai componenti della Convenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), che non risiedono nel luogo di riunione della Convenzione stessa, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, funzionali ad ogni giornata di riunione.
7. Ai componenti della Convenzione, che su incarico della Convenzione stessa si recano in località diverse dalla sede di riunione, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.
8. Si applicano alla Convenzione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale concernenti il funzionamento delle commissioni consiliari.
Art. 6. (Forum).
1. Enti pubblici e privati, cittadini, associazioni, anche non riconosciute, ed ogni altra organizzazione con sede nel territorio regionale ed ivi operante, interessati a seguire e dare il loro contributo al dibattito sull’aggiornamento dell’ordinamento regionale, possono far pervenire all’Uffi cio di coordinamento la loro richiesta di adesione ad un organismo interattivo, denominato Forum, il quale è regolarmente informato sui lavori della Convenzione, nonché audito e consultato con le modalità definite dalla Convenzione medesima.
2. Il Forum è coordinato da un responsabile appositamente designato dall’Ufficio di coordinamento, scelto tra i componenti dello stesso.
Art. 7. (Durata dei lavori).
1. La Convenzione deve sottoporre al Consiglio regionale il documento finale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].
2. La Convenzione resta in carica sino all’approvazione defi nitiva, da parte del Parlamento, degli eventuali provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 50, comma secondo, dello Statuto speciale e, in ogni caso, non oltre la scadenza della legislatura regionale in corso.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, determinato in euro 60.000 per l’anno 2007, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso per l’anno 2007.
[1] Comma così modificato dall'art. 6 della