§ 2.6.9 - Legge regionale 23 novembre 1977, n. 67.
Modificazioni e integrazioni delle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali
Data:23/11/1977
Numero:67


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per il mantenimento dell'ordine delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. [...]
Art. 3.      Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e il consiglio scolastico distrettuale [...]
Art. 4.      Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 in ordine alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.6.9 - Legge regionale 23 novembre 1977, n. 67.

Modificazioni e integrazioni delle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione.

(B.U. 9 dicembre 1977, n. 11).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Per il mantenimento dell'ordine delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e nei consigli scolastici distrettuali, il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

     Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

 

     Art. 3.

     Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Regione, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o d'istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

 

     Art. 4.

     Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 in ordine alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, le votazioni per le altre elezioni a qualunque livello hanno luogo di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.