Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.6 consulte, commissioni, comitati e altri organi collegiali |
Data: | 10/05/1952 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis). |
Art. 2. E' istituito il "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca", con sede in Aosta, il quale svolge la sua attività su tutte le acque della Valle d'Aosta. |
§ 2.6.2 - Legge regionale 10 maggio 1952, n. 2.
Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.
(B.U. 30 giugno 1952).
(Abrogata, ad eccezione delle norme dell'articolo 2, dall'art. 26 della
(Omissis).
E' istituito il "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca", con sede in Aosta, il quale svolge la sua attività su tutte le acque della Valle d'Aosta.
Il Consorzio provvede allo svolgimento dei compiti di cui al successivo articolo 3, dando, inoltre, parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di pesca e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli sia sottoposta per esame dall'Amministrazione regionale.
Artt. 3. - 19.
(Omissis).