§ 2.5.17 - Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78.
Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6: "Funzionamento dei Gruppi consiliari".


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:21/12/1990
Numero:78


Sommario
Art. 1.  (Contributi finanziari).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 2.5.17 - Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6: "Funzionamento dei Gruppi consiliari".

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

 

Art. 1. (Contributi finanziari). [1]

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 281 milioni a decorrere dal 1991, graverà sul capitolo dei futuri bilanci corrispondente al n. 20020 del bilancio per il corrente esercizio.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo, per lire 562 milioni, delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2 "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990/1992.

 

 


[1] Sostituisce le lett. a) e b) dell'art. 4 della L.R. 17 marzo 1986, n. 6.