§ 2.5.13 - Legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.5 consiglio regionale
Data:25/02/1985
Numero:6


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal primo gennaio 1985 le norme della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, sono modificate dalla [...]
Art. 6. 


§ 2.5.13 - Legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(B.U. 15 marzo 1985, n. 3).

 

Art. 1.

     A decorrere dal primo gennaio 1985 le norme della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, sono modificate dalla presente legge.

 

     Artt. 2. - 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6. [2]

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

[2] Modifica la L.R. 25 ottobre 1982, n. 69.

[1] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.