§ 2.2.23 - Legge regionale 31 marzo 1966, n. 5.
Proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966 n. 2 per l'esercizio provvisorio del bilancio della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:31/03/1966
Numero:5

§ 2.2.23 - Legge regionale 31 marzo 1966, n. 5.

Proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966 n. 2 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione relativo all'anno finanziario 1966.

(B.U. 31 marzo 1966, n. 3).

 

 

(Abrogata dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25).