§ 1.11.20 - L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.11 radiotelecomunicazioni
Data:18/01/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’articolo 3).
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 5).
Art. 3.  (Modificazione all’articolo 6).
Art. 4.  (Modificazione all’articolo 8).
Art. 5.  (Modificazioni all’articolo 10).
Art. 6.  (Modificazione all’articolo 12).
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.11.20 - L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrograzione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

(B.U. 30 gennaio 2007, n. 5).

 

Art. 1. (Modificazioni all’articolo 3).

     1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co. Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), è sostituito dal seguente:

     «2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti.».

     2. Il comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 26/2001 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente, con funzioni di vice-presidente del Comitato, deve essere espresso dalla minoranza.».

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 5).

     1. Il comma 4 dell’articolo 5 della L.R. 26/2001 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modificazione all’articolo 6).

     1. Il comma 1 dell’articolo 6 della L.R. 26/2001 è sostituito dal seguente:

     «1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.».

 

     Art. 4. (Modificazione all’articolo 8).

     1. Al comma 2 dell’articolo 8 della L.R. 26/2001 le parole: «dal componente più anziano di età» sono sostituite dalle seguenti: «dal vice-presidente».

 

     Art. 5. (Modificazioni all’articolo 10).

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della L.R. 26/2001 le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento».

     2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della L.R. 26/2001 è inserita la seguente:

     «a bis) per il vice-presidente, trenta per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;».

     3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della L.R. 26/2001 le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».

 

     Art. 6. (Modificazione all’articolo 12).

     1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della L.R. 26/2001 è sostituito dal seguente:

     «6) cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;».

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.