Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.11 radiotelecomunicazioni |
Data: | 18/01/2007 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all’articolo 3). |
Art. 2. (Modificazione all’articolo 5). |
Art. 3. (Modificazione all’articolo 6). |
Art. 4. (Modificazione all’articolo 8). |
Art. 5. (Modificazioni all’articolo 10). |
Art. 6. (Modificazione all’articolo 12). |
Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 1.11.20 - L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrograzione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).
(B.U. 30 gennaio 2007, n. 5).
Art. 1. (Modificazioni all’articolo 3).
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
«2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti.».
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della
«3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente, con funzioni di vice-presidente del Comitato, deve essere espresso dalla minoranza.».
Art. 2. (Modificazione all’articolo 5).
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della
Art. 3. (Modificazione all’articolo 6).
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
«1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.».
Art. 4. (Modificazione all’articolo 8).
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 5. (Modificazioni all’articolo 10).
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della
«a bis) per il vice-presidente, trenta per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;».
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 6. (Modificazione all’articolo 12).
1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della
«6) cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;».
Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.