§ 1.11.18 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 32.
Disposizioni per le attività di coordinamento, promozione e sostegno del sistema della comunicazione e dell’informazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.11 radiotelecomunicazioni
Data:23/12/2004
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Rapporti con i mezzi di informazione).
Art. 3.  (Informazione e comunicazione di pubblica utilità).
Art. 4.  (Disciplina dei messaggi pubblicitari).
Art. 5.  (Organizzazione e struttura).
Art. 6.  (Istituzione di un unico capitolo di bilancio per l’informazione e la comunicazione istituzionale).
Art. 7.  (Commissione tecnica per l’informazione).
Art. 8.  (Interventi per l’adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attività informative).
Art. 9.  (Interventi per il sostegno del sistema dell’informazione locale).
Art. 10.  (Sostegno ad iniziative di informazione e comunicazione di particolare rilevanza sociale).
Art. 11.  (Programma annuale degli interventi).
Art. 12.  (Soggetti beneficiari).
Art. 13.  (Procedure per la concessione dei contributi. Non cumulabilità).
Art. 14.  (Alienazione, mutamento e sostituzione dei beni).
Art. 15.  (Controlli).
Art. 16.  (Revoca degli interventi).
Art. 17.  (Sostegno all’informazione dell’attività associativa, politica e sindacale).
Art. 18.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 19.  (Disposizioni transitorie).
Art. 20.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 21.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.11.18 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 32. [1]

Disposizioni per le attività di coordinamento, promozione e sostegno del sistema della comunicazione e dell’informazione regionale.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 53).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, per favorire la partecipazione della comunità valdostana alle scelte dell’amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove l’informazione e la comunicazione sull’attività propria e su quella degli enti e delle aziende da essa istituiti a fini istituzionali.

     2. La Regione, per promuovere il pluralismo dell’informazione quale condizione preliminare per l’attuazione dei principi di libertà e democrazia e strumento per la crescita della comunità valdostana, sostiene l’informazione locale, anche attraverso iniziative di promozione, qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata, radiotelevisiva e telematica operanti in Valle d’Aosta.

     3. La Regione, al fine di tutelare e di valorizzare le particolarità linguistiche della comunità valdostana, incentiva gli organi locali dell’informazione scritta e parlata alla produzione di programmi nelle lingue francese, franco-provenzale e walser, attinenti alla realtà economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d’Aosta.

 

CAPO II

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

     Art. 2. (Rapporti con i mezzi di informazione).

     1. La Regione assicura la più ampia collaborazione agli organi di informazione e alle agenzie di stampa, curando la massima diffusione delle notizie sulla propria attività; alla medesima collaborazione si ispira l’attività di comunicazione degli enti e delle aziende istituiti dalla Regione a fini istituzionali, che possono operare sia in forma autonoma sia in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di informazione e comunicazione.

 

     Art. 3. (Informazione e comunicazione di pubblica utilità).

     1. Sono considerati attività di informazione e comunicazione di pubblica utilità, ai fini della presente legge, gli atti di comunicazione istituzionale, ad eccezione delle campagne pubblicitarie turistiche, destinati a garantire:

     a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

     b) la comunicazione esterna all’amministrazione regionale, attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

     c) la comunicazione interna all’amministrazione regionale.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono, in particolare, dirette a:

     a) illustrare e divulgare l’attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione e, in particolare, l’applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza generale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché degli atti normativi comunitari e dell’Unione europea;

     b) valorizzare l’immagine della Valle d’Aosta;

     c) migliorare la conoscenza dei servizi pubblici forniti in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;

     d) favorire la diffusione e l’approfondimento delle conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

     e) realizzare, nell’ambito delle competenze regionali, azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;

     f) educare alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale ed artistico, dei beni pubblici, nonché ai valori della pace, della solidarietà e della multiculturalità.

     3. Le attività di cui al comma 1 sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la massima diffusione dei contenuti, anche utilizzando le tecniche promozionali di informazione e le azioni afferenti il campo della pubblicità.

 

     Art. 4. (Disciplina dei messaggi pubblicitari).

     1. Nelle attività di informazione e comunicazione aventi carattere pubblicitario, la Regione tiene conto del codice dell’autodisciplina pubblicitaria italiana, avendo particolare cura all’identificazione dell’autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni e dei sentimenti altrui.

     2. Le attività di cui al comma 1 devono essere conformi ai seguenti principi:

     a) non devono costituire occasione di propaganda di parte, personale, partitica e religiosa, né risultare funzionali ad interessi diversi da quelli della collettività;

     b) devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà letteraria, artistica ed industriale e dei diritti delle persone per la salvaguardia della propria immagine;

     c) le rappresentazioni, i messaggi e gli strumenti pubblicitari che contengono informazioni, dichiarazioni o attestazioni di persone ed istituzioni determinate devono essere autorizzati dalle stesse o dagli aventi diritto;

     d) devono essere costruite in modo positivo e non possono contenere confronti ingannevoli o denigratori;

     e) il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell’ente, la denominazione del settore e dell’organo istituzionale committente, la sola indicazione della carica e della funzione dei relativi responsabili amministrativi ed istituzionali, la sigla o la denominazione del soggetto eventualmente incaricato della loro realizzazione;

     f) devono essere evidenziate in modo che possano essere riconosciute come aventi carattere pubblicitario e distinte da informazioni di tipo redazionale per mezzo di evidenti accorgimenti grafici o audiovisivi.

     3. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di strutture specializzate individuate con le modalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

 

     Art. 5. (Organizzazione e struttura).

     1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di informazione e comunicazione, di seguito denominata struttura competente, assicura:

     a) l’attività di collaborazione e raccordo con i mezzi di informazione secondo quanto stabilito dall’articolo 2;

     b) la programmazione, l’organizzazione ed il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 6. (Istituzione di un unico capitolo di bilancio per l’informazione e la comunicazione istituzionale).

     1. La Presidenza della Regione e la Presidenza del Consiglio regionale istituiscono, ciascuna nel rispettivo bilancio, uno specifico capitolo cui imputare tutte le spese afferenti l’informazione e la comunicazione istituzionale derivanti dall’applicazione della presente legge.

     2. Nei capitoli di cui al comma 1 non devono essere indicate le spese delle comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale, nonché le spese delle comunicazioni inerenti alla produzione o alla commercializzazione di beni o servizi.

     3. Il dirigente della struttura competente e il dirigente della struttura competente in materia di informazione e comunicazione presso il Consiglio regionale trasmettono annualmente alla competente commissione consiliare permanente il riepilogo delle spese di pubblicità sostenute.

 

     Art. 7. (Commissione tecnica per l’informazione).

     1. È istituita, con deliberazione della Giunta regionale, la Commissione tecnica per l’informazione composta da:

     a) il dirigente della struttura competente, con funzione di presidente;

     b) il dirigente della struttura competente in materia di informazione e comunicazione presso il Consiglio regionale;

     c) il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta, o suo delegato;

     d) il presidente dell’Associazione della stampa valdostana,o suo delegato;

     e) un rappresentante degli editori della carta stampata, delle agenzie e delle testate giornalistiche telematiche;

     f) un rappresentante degli editori delle imprese radiotelevisive.

     2. La Commissione:

     a) esprime valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di pubblicità della Regione;

     b) svolge compiti di indagine istruttoria e valutazione nel campo delle finalità della presente legge;

     c) esprime parere sugli interventi a sostegno dell’informazione locale di cui agli articoli 8, 9 e 10 e sul programma annuale degli interventi di cui all’articolo 11.

     3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento della Commissione.

 

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE LOCALE

 

     Art. 8. (Interventi per l’adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attività informative).

     1. La Regione, nei limiti della disponibilità di bilancio, sostiene finanziariamente le iniziative volte all’adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attività dell’informazione svolte sul territorio regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perso, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, per gli investimenti relativi a:

     a) acquisto, ristrutturazione e adeguamento di locali, per un importo massimo nel triennio di euro 75.000 per impresa, concedibili in tre rate annuali di importo non superiore a euro 25.000;

     b) acquisto di automezzi esclusivamente funzionali e dimensionati all’attività informativa;

     c) acquisto di tecnologie e arredi esclusivamente funzionali all’attività informativa e redazionale;

     d) acquisto di tecnologie informatiche, hardware e software, esclusivamente funzionali all’attività informativa e redazionale.

 

     Art. 9. (Interventi per il sostegno del sistema dell’informazione locale).

     1. La Regione, nei limiti della disponibilità di bilancio, favorisce il funzionamento dell’informazione locale scritta, radiotelevisiva e telematica con la concessione di contributi a fondo perso:

     a) nella misura massima del 20 per cento delle spese sostenute per acquisto di carta, per servizi di stampa e di impaginazione e per la distribuzione;

     b) nella misura massima del 20 per cento delle spese relative alla produzione di programmi radiofonici e televisivi di informazione locale, l’affitto e l’assistenza tecnica per postazioni radiotelevisive necessarie per la realizzazione di programmi di informazione locale, l’acquisto di supporti magnetici e digitali, audio e video;

     c) nella misura massima del 30 per cento e, comunque, per un importo non superiore a euro 10.000 per abbonamento ad agenzie giornalistiche di informazione regionale valdostana;

     d) per l’impiego delle lingue francese, franco-provenzale e walser nella misura di euro 6.000 per una quota di almeno il 10 per cento e di ulteriori euro 10.000 al raggiungimento di una quota del 20 per cento sul totale degli articoli, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati nel corso dell’anno cui il contributo si riferisce.

 

     Art. 10. (Sostegno ad iniziative di informazione e comunicazione di particolare rilevanza sociale).

     1. La Regione sostiene finanziariamente le iniziative informative di particolare rilevanza sociale, con la concessione di contributi a fondo perso nella misura massima del 50 per cento e, comunque, per un importo non superiore a euro 10.000, per la realizzazione di inserti, rubriche e programmi, anche multimediali, destinati a soggetti che versino in condizioni di disagio e rischio sociale o, comunque, inerenti alle tematiche riguardanti le medesime categorie sociali.

 

     Art. 11. (Programma annuale degli interventi).

     1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto di ogni anno, approva il programma annuale degli interventi in materia di sostegno all’informazione locale, valevole per l’anno successivo.

     2. La Giunta regionale, nel programma di cui al comma 1, stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, il dettaglio delle spese ammissibili e i criteri per l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10.

     3. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino ufficiale.

     4. I contenuti del programma sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione tecnica per l’informazione di cui all’articolo 7.

     5. Ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio, il programma di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 le microimprese e le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente, che esercitano attività editoriali e radiotelevisive e che:

     a) hanno sede operativa in Valle d’Aosta;

     b) editano una testata giornalistica:

     1) regolarmente registrata presso il tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di stampa e di editoria;

     2) prevalentemente dedicata all’informazione sulla realtà sociale, economica e culturale valdostana;

     3) diffusa prevalentemente nel territorio regionale;

     4) di periodicità almeno mensile per le attività editoriali della carta stampata e di periodicità quotidiana per le radio, le televisioni, le agenzie di stampa e le testate giornalistiche telematiche;

     5) presente sul mercato regionale da almeno dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di concessione dei contributi di cui all’articolo 13;

     6) nel cui organico redazionale risulta personale giornalistico assunto con regolare contratto di categoria;

     c) si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di trasparenza pubblicitaria.

     2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare l’iscrizione, ove prevista, al registro degli operatori di comunicazione, di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, e successive modificazioni, nonché qualora siano costituite in forma societaria, l’elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute, ovvero l’elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l’impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute.

 

     Art. 13. (Procedure per la concessione dei contributi. Non cumulabilità).

     1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10, le imprese di cui all’articolo 12 presentano annualmente, entro il 31 ottobre, alla struttura competente domanda di concessione dei contributi per l’anno successivo, relativa all’attività editoriale di ogni testata giornalistica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b).

     2. Le domande sono compilate utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla struttura competente ed approvati con provvedimento del dirigente della medesima struttura.

     3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la struttura competente, sentita la Commissione tecnica per l’informazione di cui all’articolo 7, provvede all’istruttoria delle domande.

     4. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

     5. I contributi sono liquidati ed erogati semestralmente con provvedimento del dirigente della struttura competente, a saldo, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta.

     6. I contributi concessi ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. A tal fine, il richiedente è tenuto a dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, di non aver beneficiato o di non aver richiesto di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto di contributo.

 

     Art. 14. (Alienazione, mutamento e sostituzione dei beni).

     1. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di contributo separatamente dalla testata giornalistica per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

     2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

     3. Qualora il soggetto beneficiario del contributo, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d’uso, propone apposita istanza alla struttura competente.

     4. L’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso o all’alienazione anticipata dei beni finanziati è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire l’ammontare delle agevolazioni concesse, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui ha beneficiato del contributo.

     5. L’autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale del contributo, purché proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene, che comunque non può essere inferiore a un anno per i beni mobili e a cinque anni per i beni immobili. L’autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

     6. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, per i quali non è richiesto un nuovo contributo, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente, sentita la Commissione tecnica per l’informazione di cui all’articolo 7.

 

     Art. 15. (Controlli).

     1. Alla struttura competente sono demandati compiti di controllo che la stessa può disporre in qualsiasi momento, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo.

     2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché ad ogni documentazione necessaria.

 

     Art. 16. (Revoca degli interventi).

     1. I contributi sono revocati con deliberazione della Giunta regionale qualora il soggetto beneficiario:

     a) non adempia l’obbligo di cui all’articolo 14, comma 1;

     b) non completi le iniziative per le quali sono stati concessi i contributi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione;

     c) attui l’iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di concessione.

     2. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo o il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 12.

     3. La revoca dell’intervento comporta l’obbligo di restituire alla Regione l’intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 14, comma 4, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

     4. La revoca dell’intervento può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato.

     5. La mancata restituzione dell’intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

 

CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE ASSOCIATIVA, POLITICA E SINDACALE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 17. (Sostegno all’informazione dell’attività associativa, politica e sindacale).

     1. Al fine di sostenere la pubblicazione degli organi di informazione regionali associativi, politici e sindacali, sono concessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, contributi nella misura del 50 per cento delle spese documentate, inerenti all’acquisto della carta, alla stampa, alla distribuzione del periodico e ai servizi di impaginazione, e, comunque, per un importo non superiore a euro 30.000 annui per ogni organo di informazione.

     2. Gli organi di informazione di cui al comma 1 devono:

     a) essere pubblicati e distribuiti con cadenza almeno bimensile, per almeno venti numeri all’anno, e con una tiratura minima di tremila copie per numero, se organi di informazione di associazioni o enti senza finalità di lucro, o di organizzazioni sindacali;

     b) essere pubblicati e distribuiti con cadenza almeno mensile, per almeno dodici numeri all’anno, e con una tiratura minima di tremila copie per numero, se organi di partiti o movimenti politici.

     3. Per ottenere i contributi, i beneficiari di cui al comma 1 presentano trimestralmente le domande, formulate su appositi moduli predisposti dalla struttura competente e approvati con provvedimento del dirigente della stessa struttura. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria tecnica effettuata dalla struttura competente.

 

     Art. 18. (Formazione e aggiornamento professionale).

     1. La Regione, nell’ambito dei programmi regionali di formazione professionale, promuove la realizzazione di specifici corsi per gli operatori del settore, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, nonché di iniziative di aggiornamento professionale da effettuarsi d’intesa con l’Ordine dei giornalisti della Valle d’Aosta.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie).

     1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione il programma di cui all’articolo 11, valevole per l’anno 2005.

     2. Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10, per l’anno 2005, sono presentate alla struttura competente entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione di cui al comma 1. L’istruttoria, condotta con le modalità di cui all’articolo 13, è conclusa nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

     3. Le domande di agevolazione in materia di valorizzazione e sviluppo dell’informazione locale per le quali non siano ancora stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell’agevolazione conservano, fatte salve le necessarie integrazioni, validità ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla presente legge al fine dell’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo 21430 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2005, del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006 e per l’anno 2005 del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007.

     4. Per l’applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 20. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 17 è determinato complessivamente in annui euro 500.000 a decorrere dall’anno 2004.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, sia per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 sia per l’anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell’obiettivo programmatico 2.1.6.03. (Partecipazione ad altre iniziative).

     3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede:

     a) con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006 dei bilanci per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004/2006, mediante l’utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell’obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre);

     b) con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 dei bilanci per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, mediante l’utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli accantonamenti previsti al punto A.2 (Informazione regionale) dell’allegato 1 ai bilanci stessi.

     4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11.