§ 1.6.18 - L.R. 6 ottobre 2004, n. 22.
Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, relativo all’indennità mensile di bilinguismo, e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.6 lingua francese
Data:06/10/2004
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63).
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).


§ 1.6.18 - L.R. 6 ottobre 2004, n. 22.

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, relativo all’indennità mensile di bilinguismo, e dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64, relativo all’indennità regionale per il prolungamento d’orario derivante dall’insegnamento della lingua francese.

(B.U. 19 ottobre 2004, n. 42).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63).

     1. Il rinvio fatto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 (Disciplina sull’attribuzione dell’indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Autonoma Valle d’Aosta), al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 1988, n. 287 (Norme per la corresponsione dell’indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta), per la determinazione dell’indennità mensile di bilinguismo spettante al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione deve intendersi fatto anche alle fonti contrattuali contenenti discipline di esso sostitutive.

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64).

     1. L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 64 (Nuova misura dell’indennità regionale corrisposta al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole materne ed elementari della Regione per il prolungamento d’orario derivante dall’insegnamento della lingua francese), si interpreta nel senso che per stipendio annuo lordo in godimento costituente base di calcolo della misura dell’indennità di cui all’articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d’Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l’insegnamento della lingua francese), deve intendersi la sola voce retributiva riferita allo stipendio tabellare, con esclusione di ogni altra voce retributiva facente parte del trattamento economico del personale interessato, ancorché in esso successivamente conglobata; in tal caso, l’indennità è determinata riducendo la misura dello stipendio tabellare in godimento di un importo corrispondente a quello delle voci retributive in esso conglobate.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 3.762.000 per l’anno 2004 e in annui euro 1.052.000 a decorrere dall’anno 2005.

     2. L’onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 sull’obiettivo programmatico 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali) ed alla sua copertura si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) previsto al punto A.1. (Interpretazione autentica dell’art. 1 della l.r. n. 63/88 e dell’art. 1 della l.r. n. 64/88) dell’allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

     3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.