Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.5 informazione |
Data: | 17/08/1999 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Determinazione dei contributi per la localizzazione o rilocalizzazione di attività informative). |
Art. 3. (Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica). |
Art. 4. (Presentazione delle domande). |
Art. 5. (Istruttoria delle domande). |
Art. 6. (Concessione dei contributi). |
Art. 7. (Controlli ed erogazione dei contributi). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.5.18 - Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 5. [1]
Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).
(B.U. 24 agosto 1999, n. 37).
Art. 1. (Finalità).
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della
Art. 2. (Determinazione dei contributi per la localizzazione o rilocalizzazione di attività informative).
1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 4, della
a) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di locali;
b) l'acquisto di automezzi;
c) l'acquisto di tecnologie funzionali all'attività aziendale;
d) l'acquisto di tecnologie informatiche.
Art. 3. (Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica).
1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 4, della
a) fino ad un massimo del venti per cento per l'acquisto di carta e per i servizi di impaginazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della
b) fino ad un massimo del venti per cento per le spese di realizzazione di notiziari, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della
c) fino ad un massimo del trenta per cento della spesa ammessa per gli interventi previsti all'articolo 6, comma 2, lettera c), della
d) lire otto milioni (Euro 4.131,66) per gli interventi previsti all'articolo 6, comma 2, lettera d), della
2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 è concesso un ulteriore contributo annuo di lire dodici milioni (Euro 6.197,48) alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino il raggiungimento di una quota di almeno il venti per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno. Il contributo può essere elevato fino ad un massimo annuo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni testata.
Art. 4. (Presentazione delle domande).
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla
2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, con proprio provvedimento, stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1.
Art. 5. (Istruttoria delle domande).
1. La struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione e la Commissione tecnica per l'informazione di cui all'articolo 10 della
Art. 6. (Concessione dei contributi).
1. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2, della
Art. 7. (Controlli ed erogazione dei contributi).
1. Per i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2, lettera c), della
2. L'erogazione dei contributi a saldo è subordinata alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a consuntivo. L'accertamento di eventuali irregolarità comporta la decadenza dei contributi e la restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali.
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 22 della