§ 1.5.18 - Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 5.
Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.5 informazione
Data:17/08/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Determinazione dei contributi per la localizzazione o rilocalizzazione di attività informative).
Art. 3.  (Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica).
Art. 4.  (Presentazione delle domande).
Art. 5.  (Istruttoria delle domande).
Art. 6.  (Concessione dei contributi).
Art. 7.  (Controlli ed erogazione dei contributi).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.5.18 - Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 5. [1]

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).

(B.U. 24 agosto 1999, n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).

 

     Art. 2. (Determinazione dei contributi per la localizzazione o rilocalizzazione di attività informative).

     1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 4, della l.r. 41/1998, sono concessi, nella misura massima del trenta per cento della spesa ammessa, contributi per gli interventi finalizzati alla localizzazione e alla rilocalizzazione di attività dell'informazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 41/1998. In particolare, sono concessi contributi per:

     a) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di locali;

     b) l'acquisto di automezzi;

     c) l'acquisto di tecnologie funzionali all'attività aziendale;

     d) l'acquisto di tecnologie informatiche.

 

     Art. 3. (Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica).

     1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 4, della l.r. 41/1998, sono concessi contributi per gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e di mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva, nella seguente misura:

     a) fino ad un massimo del venti per cento per l'acquisto di carta e per i servizi di impaginazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della l.r. 41/1998, sulla base della documentazione presentata;

     b) fino ad un massimo del venti per cento per le spese di realizzazione di notiziari, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 41/1998, sulla base della documentazione presentata;

     c) fino ad un massimo del trenta per cento della spesa ammessa per gli interventi previsti all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 41/1998, e comunque fino ad un massimo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni iniziativa;

     d) lire otto milioni (Euro 4.131,66) per gli interventi previsti all'articolo 6, comma 2, lettera d), della l.r. 41/1998, alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino l'uso delle lingue francese, francoprovenzale e walser per una quota di almeno il dieci per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno.

     2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 è concesso un ulteriore contributo annuo di lire dodici milioni (Euro 6.197,48) alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino il raggiungimento di una quota di almeno il venti per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno. Il contributo può essere elevato fino ad un massimo annuo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni testata.

 

     Art. 4. (Presentazione delle domande).

     1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla l.r. 41/1998, i soggetti interessati devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, compilando appositi moduli predisposti e disponibili presso la struttura regionale stessa.

     2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, con proprio provvedimento, stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Istruttoria delle domande).

     1. La struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione e la Commissione tecnica per l'informazione di cui all'articolo 10 della l.r. 41/1998, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verificano l'ammissibilità delle domande stesse.

 

     Art. 6. (Concessione dei contributi).

     1. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2, della l.r. 41/1998, sono concessi dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 7. (Controlli ed erogazione dei contributi).

     1. Per i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 41/1998, la liquidazione dei contributi può avvenire anche in acconto, pari al trenta per cento del finanziamento totale.

     2. L'erogazione dei contributi a saldo è subordinata alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a consuntivo. L'accertamento di eventuali irregolarità comporta la decadenza dei contributi e la restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11.