Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.4 elezioni |
Data: | 23/11/2009 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 14bis) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 18) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 25) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 30) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 33) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 34) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 35) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 37) |
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 41) |
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 53) |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 54) |
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 59) |
Art. 13. (Modificazione all'articolo 60) |
Art. 14. (Modificazione all'articolo 62) |
Art. 15. (Modificazione all'articolo 73) |
Art. 16. (Inserimento dell'articolo 81bis) |
Art. 17. (Disposizioni di coordinamento) |
Art. 18. (Allegati) |
Art. 19. (Modificazioni all'articolo 3) |
Art. 20. (Disposizione finale) |
Art. 21. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 1.4.16 - L.R. 23 novembre 2009, n. 39.
Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 24 ottobre 1997, n. 34 (Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche).
(B.U. 9 dicembre 2009, n. 49)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 14bis)
1. La rubrica dell'articolo 14bis della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14bis della
"2 bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, vicesindaco e consigliere comunale, si applicano le disposizioni dell'articolo 58 del
Art. 2. (Modificazione all'articolo 18)
1. Al comma 3 dell'articolo 18 della
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 25)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della
"1 bis. Sono, inoltre, esclusi dalle funzioni di presidente di seggio e di segretario coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età.".
Art. 4. (Modificazione all'articolo 30)
1. Al comma 2 dell'articolo 30 della
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 33)
1. Il comma 5 dell'articolo 33 della
"5. Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della
2. Il comma 7 dell'articolo 33 della
3. Al comma 8 dell'articolo 33 della
4. Il comma 10 dell'articolo 33 della
"10. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione.".
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 34)
1. Il comma 4 dell'articolo 34 della
"4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della
2. Al comma 6 dell'articolo 34 della
3. Il comma 8 dell'articolo 34 della
"8. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione.".
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 35)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della
3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della
"g bis) assegna un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;".
Art. 8. (Modificazione all'articolo 37)
1. Al comma 1 dell'articolo 37 della
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 41)
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della
"1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. L'elettore affetto da infermità, che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, ha diritto al voto domiciliare ai sensi della normativa statale vigente.".
2. Il comma 2 dell'articolo 41 della
"2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore.".
3. Al comma 8 dell'articolo 41 della
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 53)
1. Il comma 3 dell'articolo 53 della
"3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. Può altresì esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. E' possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.".
2. Al comma 7 dell'articolo 53 della
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 54)
1. Al comma 2 dell'articolo 54 della
2. Al comma 3 dell'articolo 54 della
3. Al comma 10 dell'articolo 54 della
Art. 12. (Modificazioni all'articolo 59)
1. Al comma 2 dell'articolo 59 della
2. Al comma 3 dell'articolo 59 della
3. Al comma 9 dell'articolo 59 della
Art. 13. (Modificazione all'articolo 60)
1. Il comma 2 dell'articolo 60 della
"2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni e nomina con proprio decreto un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.".
Art. 14. (Modificazione all'articolo 62)
1. Al comma 3 dell'articolo 62 della
Art. 15. (Modificazione all'articolo 73)
1. Il comma 2 dell'articolo 73 della
Art. 16. (Inserimento dell'articolo 81bis)
1. Dopo l'articolo 81 della
"Art. 81 bis. (Rinvio alla normativa statale)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.".
Art. 17. (Disposizioni di coordinamento)
1. Le parole "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
2. Le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidenza della Regione" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
3. Le parole "Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "competente struttura regionale" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
Art. 18. (Allegati)
1. Gli allegati A e B alla
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1997, N. 34
Art. 19. (Modificazioni all'articolo 3)
1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20. (Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive all'entrata in vigore della stessa.
Art. 21. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)