§ 1.4.6 - Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4.
Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.4 elezioni
Data:07/02/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Commissione di garanzia regionale).
Art. 2.  (Competenze dei Comuni).
Art. 3.  (Presentazione dei rendiconti)
Art. 4.  (Limiti delle spese elettorali)
Art. 5.  (Tipologia delle spese elettorali. Pubblicità).
Art. 6.  (Controllo delle spese elettorali).
Art. 7.  (Obbligo di comunicazione)
Art. 8.  (Sanzioni)
Art. 9.  (Interventi dei Comuni).
Art. 10.  (Sondaggi)
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).


§ 1.4.6 - Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4.

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

(B.U. 18 febbraio 1997, n. 9).

 

Art. 1. (Commissione di garanzia regionale).

     1. Presso la Presidenza della Regione, è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, da due dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale e da un segretario degli enti locali, designato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta [1].

     2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali e durano in carica fino alle elezioni generali comunali successive. Il decreto individua il Presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali [2].

     3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di una indennità di presenza da stabilire con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 2. (Competenze dei Comuni).

     1. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, i regolamenti dei Comuni possono disciplinare la presentazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, nonché delle liste loro collegate.

 

     Art. 3. (Presentazione dei rendiconti) [3]

1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, nonché, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco devono depositare presso la struttura regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata struttura competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, sottoscrivendolo, sotto la propria responsabilità, su apposito modulo predisposto dalla Commissione, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dall'obbligo di deposito dei rendiconti presso la struttura competente:

a) per le liste presentate nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) per le liste presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, qualora sia stata presentata una sola lista di candidati, fermo restando quanto previsto al comma 3.

3. Entro il termine di cui al comma 1, nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, i rendiconti devono essere depositati in copia presso il Comune, al fine della pubblicazione, nei successivi cinque giorni, nel proprio sito Internet, per un periodo di trenta giorni. Gli interessati possono consultare liberamente i rendiconti e la documentazione depositata.

 

     Art. 4. (Limiti delle spese elettorali) [4]

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista rappresentata dal candidato alla carica di sindaco, dal candidato alla carica di vice sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di euro 3.600, più la somma risultante dalla moltiplicazione di euro 0,45 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di euro 7.200, più la somma risultante dalla moltiplicazione di euro 0,30 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di vice sindaco non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di euro 2.200.

4. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con provvedimento del dirigente della struttura competente.

 

     Art. 5. (Tipologia delle spese elettorali. Pubblicità).

     1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

     a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

     b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema, nei teatri e su Internet [5];

     c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

     d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli,

dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

     e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

     2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolati in misura forfetaria in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate [6].

     3. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

     3 bis. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità [7].

 

     Art. 6. (Controllo delle spese elettorali).

     1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle spese e delle fonti di finanziamento indicate [8].

     2. Qualora dall'esame dei rendiconti di cui all'art. 3 e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

     3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

     4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, gli iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione possono presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti [9].

 

     Art. 7. (Obbligo di comunicazione) [10]

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione e al Comitato Regionale per le Comunicazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

 

     Art. 8. (Sanzioni) [11]

1. In caso di accertata violazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale delle liste e dei candidati previsti dall'articolo 4, la Commissione provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nel rendiconto, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 6, comma 2, provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 20.000.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, la Commissione, previa diffida a provvedere entro i successivi quindici giorni, provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 25.000.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, il Co.Re.Com. provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000 nei confronti dei soggetti inadempienti.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto.

 

     Art. 9. (Interventi dei Comuni).

     1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi.

 

     Art. 10. (Sondaggi) [12]

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della medesima legge.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in lire 20.000.000 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, si provvederà con legge di approvazione del relativo bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[5] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.