§ 1.4.2 - Legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.4 elezioni
Data:11/03/1993
Numero:13


Sommario
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.4.2 - Legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(B.U. 23 marzo 1993, n. 13).

 

     Artt. 1. - 13. [1].

 

Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modificano gli artt. 5, 6, 7, 13, 16, 20, 27, 30, 31, 39, 40, 45, 63 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3. L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 39 della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.