Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.6 celebrazioni e ricorrenze |
Data: | 16/02/2010 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie) |
Art. 2. (Modalità di realizzazione) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
§ 5.6.11 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 11. [1]
Istituzione della giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
(B.U. 24 febbraio 2010, n. 9)
Art. 1. (Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie)
1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione Umbria istituisce la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
Art. 2. (Modalità di realizzazione)
1. In occasione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società umbra.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1 è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di euro 10.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2010 denominata “Fondi di riserva” (cap. 6100).
3. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
[1] Abrogata dall'art. 20 della