§ 5.5.28 - L.R. 18 aprile 1990, n. 24.
Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:18/04/1990
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Soci.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Statuto.
Art. 6.  Patrimonio ed entrate.
Art. 7.  Controlli.
Art. 8.  Personale.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Norma transitoria.


§ 5.5.28 - L.R. 18 aprile 1990, n. 24.

Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CE.D.R.A.V.).

(B.U. n. 19 del 2 maggio 1990).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito, in attuazione degli articoli 8 e 13, quarto comma, dello Statuto regionale, il Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV), con sede a Cerreto di Spoleto presso l'ex Monastero di San Giacomo.

     2. Il Centro ha personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle norme della presente legge e dallo statuto.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Il Centro, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, ha come finalità lo svolgimento di attività di documentazione e ricerca antropologica focalizzata sul territorio della Valnerina e della dorsale appenninica umbra.

     Contestualmente a tali attività, condotte autonomamente o in collaborazione con istituti universitari o altre istituzioni di ricerca e documentazione, il Centro intende:

     a) produrre pubblicazioni scientifiche e materiali di più ampia informazione;

     b) organizzare i materiali documentari in archivi cartacei, sonori, fotografici, audiovisuali e oggettuali;

     c) dotarsi di una biblioteca specializzata, di strutture espositive e di sale per convegni e per attività dimostrative e didattiche;

     d) allestire esposizioni temporanee o permanenti di materiale documentario nei locali del Centro o in altre sedi;

     e) organizzare incontri scientifici e programmi di formazione;

     f) stabilire rapporti di informazione e collaborazione con organismi di documentazione e ricerca che operano in ambiti omogenei o coerenti con quelli del Centro;

     g) promuovere iniziative indirizzate al coinvolgimento della popolazione locale e, in particolare, delle strutture scolastiche e dell'associazionismo di base;

     h) svolgere funzioni di consulenza scientifica e di coordinamento per il territorio di cui all'art. 1 e nelle materie di competenza;

     i) erogare e gestire servizi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

 

     Art. 3. Soci.

     1. Possono divenire soci del Centro gli enti, le associazioni e le altre persone giuridiche che, condividendone le finalità, chiedono di aderirvi.

     2. Sulle domande di ammissione delibera il consiglio di amministrazione a maggioranza di due terzi dei votanti.

 

     Art. 4. Organi.

     1. Sono organi del Centro:

     a) l'assemblea dei soci;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei sindaci revisori dei conti;

     e) il comitato scientifico.

 

     Art. 5. Statuto.

     1. Lo statuto del Centro è adottato dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei componenti e sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

     2. Lo statuto deve in particolare:

     a) determinare la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine;

     b) riservare all'assemblea, assicurando che essa rappresenti nella maniera più ampia e approfondita i soggetti cointeressati alla finalità del CEDRAV, il potere di indirizzo dell'attività del Centro, l'approvazione del programma annuale di attività, l'elezione del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e del suo presidente, nonchè la nomina dei sindaci revisori e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     c) riservare alla Giunta regionale la designazione di due dei componenti il consiglio di amministrazione;

     d) stabilire le modalità di ammissione dei soci.

 

     Art. 6. Patrimonio ed entrate.

     1. I mezzi finanziari del Centro sono costituiti:

     a) dalle quote annuali versate dai soci, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione;

     b) dal contributo annuale della Regione;

     c) dal ricavato di iniziative realizzate dal Centro;

     d) da donazioni o lasciti sulla cui accettazione delibera il consiglio di amministrazione;

     e) da ogni bene comunque apportato o acquisito;

     2. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio del Centro e tutte le entrate debbono essere impiegate per il raggiungimento delle finalità sociali.

 

     Art. 7. Controlli.

     1. I bilanci annuali preventivi e i conti consuntivi, approvati dall'assemblea del Centro, devono essere tempestivamente inviati alla Regione per gli effetti degli articoli 75 dello statuto regionale e 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. I conti consuntivi devono essere trasmessi alla Regione corredati da una relazione del collegio sindacale.

 

     Art. 8. Personale.

     1. Nel perseguimento delle proprie finalità il Centro può utilizzare, previo assenso della Giunta regionale uffici, mezzi e personale alle dipendenze della stessa.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. A decorrere dall'anno 1990, al Centro istituito con la presente legge è concesso il contributo annuale di lire 25 milioni a carico del cap. 770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: «Contributo annuale della Regione alle spese di funzionamento del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV)».

     2. All'onere di cui al comma 1 si farà fronte, per gli anni dal 1990 in poi, mediante corrispondente riduzione della dotazione del cap. 611O dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1990 a norma dell'art. 28, comma 2, della legge di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

     3. Con legge annuale di bilancio potrà essere variata l'entità del contributo di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale nomina un comitato promotore di cinque membri con l'incarico di provvedere, entro il termine di sessanta giorni, alla costituzione dell'assemblea del Centro e alla redazione di una bozza di statuto.

     2. Entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento, l'assemblea, provvisoriamente presieduta dal componente individuato a tal fine dal comitato di cui al comma 1, provvede all'adozione dello statuto.