§ 5.1.152 - L.R. 24 novembre 2009, n. 23.
Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/11/2009
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Requisiti del direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali)


§ 5.1.152 - L.R. 24 novembre 2009, n. 23. [1]

Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale.

(B.U. 2 dicembre 2009, n. 54)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce i requisiti necessari per il conferimento della nomina a direttore amministrativo, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) delle Aziende sanitarie regionali.

 

     Art. 2. (Requisiti del direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali)

1. L’incarico di direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

 

2. Nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.


[1] Abrogata dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.