§ 5.1.85 - R.R. 25 febbraio 2000, n. 2.
Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/02/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Autorizzazione alla realizzazione).
Art. 3.  (Verifica di compatibilità del progetto).
Art. 4.  (Autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie).
Art. 5.  (Elementi dell'autorizzazione all'esercizio).
Art. 6.  (Norma transitoria).


§ 5.1.85 - R.R. 25 febbraio 2000, n. 2. [1]

Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie.

(B.U. n. 11 del 2 marzo 2000).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 8 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 24 della l.r. 20 gennaio 1998, n. 3, le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio da parte dei Comuni della autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché del rilascio, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività da svolgere nelle strutture suddette, così come classificate alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 8 ter del d.lgs. 502/92 nonché dei commi 2 e 4 dello stesso articolo.

     2. L'espressione "realizzazione" si intende riferita a tutte le fattispecie previste dall'alinea del comma 1 dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni.

     3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1.

     4. Gli esercenti le professioni sanitarie hanno l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'Azienda USI, competente per territorio, corredandola di apposita dichiarazione inerente il titolo di studio posseduto.

 

     Art. 2. (Autorizzazione alla realizzazione).

     1. Il Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, trasmette alla Direzione regionale sanità e servizi sociali della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, copia dell'istanza e relativa documentazione, al fine della verifica di compatibilità del progetto.

     2. L'Amministrazione regionale, sentite le Unità sanitarie locali, approva i modelli per la richiesta di autorizzazione ed indica la documentazione da allegare alla medesima.

     3. L'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualità" della Direzione regionale sanità e servizi sociali, sentito il Servizio assistenza sanitaria, distrettuale ed ospedaliera della stessa Direzione, nonché acquisito il parere del Direttore generale della USL competente, effettua la verifica di compatibilità del progetto; la verifica, così come descritta dal comma 3 dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, avviene con le modalità di cui all'art. 3. La USL competente è quella che insiste nell'ambito territoriale determinato dal Consiglio regionale con delibera n. 765 del 10 gennaio 2000, in attuazione della lettera b) del comma 5 dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni.

     4. Qualora venga richiesta l'autorizzazione alla realizzazione di strutture, ivi comprese quelle che erogano prestazioni con ricovero ospedaliero, le quali, per economicità della loro gestione, abbisognano di un bacino di utenza che travalica l'ambito territoriale della USL in cui viene realizzata, il parere di cui al comma 3 è richiesto ai Direttori generali delle USL interessate.

     5. A conclusione della verifica di cui ai commi 2 e 3 l'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualità" adotta una determinazione di assenso o di diniego qualificata come atto di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della l.r. 22 aprile 1997, n. 15.

     6. La determinazione di cui al comma 4 è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento della copia dell'istanza trasmessa dal Comune. Entro tale termine si collocano anche i pareri previsti al comma 2, che vanno resi nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

     7. La determinazione di cui al comma 4, non appena consegue l'efficacia, è trasmessa al Comune richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

     8. Il Comune, nell'ipotesi di diniego dell'assenso da parte della Regione, non può rilasciare la concessione e l'autorizzazione.

     9. Nell'ipotesi di richiesta di riesame al Comune, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, di atti motivati dal diniego regionale, o di prescrizioni comunque contestate dal soggetto richiedente, il Comune stesso la trasmette immediatamente alla Direzione regionale sanità e servizi sociali della Giunta regionale ai fini del pronunciamento, dell'Ufficio che viene reso entro trenta giorni dal ricevimento con determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi dell'art. 21, comma 4, della l.r. n. 15/97.

 

     Art. 3. (Verifica di compatibilità del progetto).

     1. Ai fini della verifica la Giunta regionale provvede alla mappatura delle strutture sanitarie e socio-sanitarie esistenti, classificandole per tipologie di attività, avuto riguardo anche alla capacità produttiva delle stesse, all'interno degli ambiti territoriali determinati dal Consiglio regionale con delibera n. 765 del 10 gennaio 2000.

 

     Art. 4. (Autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie).

     1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio- sanitarie è rilasciata dall'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualità" della Direzione regionale sanità e servizi sociali, con determinazione dirigenziale qualificata di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 21, comma 4, della l.r. n. 15/97.

     2. L'istanza è redatta su moduli predisposti dall'Amministrazione regionale e va inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale sanità e servizi sociali, allegando la documentazione inerente il possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 8 ter, comma 4, del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché copia del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione.

     3. La determinazione di cui al comma 1 è assunta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sentito il Servizio "Assistenza sanitaria, distrettuale ed ospedaliera" della Direzione ed acquisito il parere della USL competente, così come individuata al comma 2 dell'art. 2, ed è trasmessa al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I suddetti pareri vanno resi entro venti giorni dalla richiesta, termine che si colloca all'interno del precedente.

     4. Qualora venga richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria, anche in regime di ricovero ospedaliero, che, per economicità della sua gestione, abbisogna di un bacino di utenza che travalica l'ambito territoriale della USL in cui è esercitata l'attività stessa, il parere di cui al comma 3 è richiesto ai Direttori generali delle USL interessate.

     5. E' fatta salva la normativa inerente l'agibilità della struttura.

     6. Nell'ipotesi di diniego o di specifiche prescrizioni relative all'esercizio delle attività contestate dal soggetto richiedente, lo stesso può richiedere all'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualità" della Direzione il riesame del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 502/92 e sue modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

     7. L'Ufficio temporaneo "Accreditamento e valutazione di qualità" si pronuncia sulla richiesta di riesame entro trenta giorni dal suo ricevimento, con determinazione qualificata come atto di maggior rilevanza ai sensi dell'art. 21, comma 4, della l.r. n. 15/97.

 

     Art. 5. (Elementi dell'autorizzazione all'esercizio).

     1. L'autorizzazione all'esercizio indica in particolare:

     a) i dati anagrafici del soggetto richiedente, nel caso lo stesso sia persona fisica;

     b) la sede e la ragione sociale, nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;

     c) la sede e la denominazione, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico;

     d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;

     e) il nome e i titoli accademici posseduti dal direttore tecnico responsabile dell'attività;

     f) eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. All'entrata in vigore del presente regolamento, i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, sospesi con la DGR. 1 dicembre 1999, n. 1826, sono riattivati.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 73 della L.R. 17 agosto 2016, n. 10, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 13 del R.R. 2 agosto 2017, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.