§ 5.1.20 - L.R. 16 marzo 1976, n. 13.
Norme per la predisposizione dei bilanci degli Enti ospedalieri e criteri di riparto del fondo ospedaliero regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/03/1976
Numero:13


Sommario
Art. 1.  La predisposizione annuale del bilancio di previsione degli Enti ospedalieri è disciplinata dagli articoli successivi.
Art. 2.  Il bilancio preventivo deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio a cui si riferisce e comprende l'eventuale avanzo e l'eventuale disavanzo di [...]
Art. 3.  Gli Enti ospedalieri devono tenere completamente separate le rilevazioni contabili della gestione e di movimento di cassa degli esercizi 1974 e precedenti da quelli relativi agli esercizi successivi.
Art. 4.  Il fondo ospedaliero regionale è destinato al finanziamento delle seguenti voci di spesa:
Art. 5.  La Giunta regionale determina le quote da destinare alle finalità di cui all'art. 4 tenendo presente la quota del fondo nazionale assegnata alla Regione dell'Umbria e l'obiettivo di pervenire a [...]
Art. 6.  L'Ente ospedaliero determina le spese correnti sulla base dei seguenti elementi e con i criteri di cui al successivo articolo 7:
Art. 7.  Gli stanziamenti per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 6 devono essere iscritti nella misura del cento per cento della relativa spesa prevista.
Art. 8.  Le diarie per i soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera della Regione ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 386 sono determinate, per l'anno 1976, nella misura delle rispettive [...]
Art. 9.  Fino alla intervenuta esecutività delle deliberazioni di bilancio le Amministrazioni ospedaliere potranno impegnare per ogni mese, spese correnti, nella misura di 1/12 della somma stanziata nel [...]
Art. 10.  Il Collegio dei revisori trasmette trimestralmente alla Giunta regionale, entro il ventesimo giorno successivo al trimestre, una relazione sullo stato degli accertamenti, degli impegni e sulla [...]
Art. 11.  Gli Enti ospedalieri deliberano il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e lo trasmettono al Comitato di controllo e alla Giunta [...]
Art. 12.  Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del regolamento di contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.
Art. 13.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.1.20 - L.R. 16 marzo 1976, n. 13. [1]

Norme per la predisposizione dei bilanci degli Enti ospedalieri e criteri di riparto del fondo ospedaliero regionale.

(B.U. n. 12 del 24 marzo 1976).

 

Art. 1. La predisposizione annuale del bilancio di previsione degli Enti ospedalieri è disciplinata dagli articoli successivi.

 

     Art. 2. Il bilancio preventivo deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio a cui si riferisce e comprende l'eventuale avanzo e l'eventuale disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

     Il bilancio deve essere compilato in conformità del modello A) allegato alla presente legge.

     Gli Enti ospedalieri sono inoltre tenuti a formulare elaborazioni di carattere economico-funzionale per singoli servizi.

 

     Art. 3. Gli Enti ospedalieri devono tenere completamente separate le rilevazioni contabili della gestione e di movimento di cassa degli esercizi 1974 e precedenti da quelli relativi agli esercizi successivi.

 

     Art. 4. Il fondo ospedaliero regionale è destinato al finanziamento delle seguenti voci di spesa:

     a) spese correnti degli Enti ospedalieri;

     b) rate ammortamento mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1974;

     c) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti, ammodernamenti e riequilibrio;

     d) spese per il personale comandato a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

     e) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione a norma dell'art. 18 della legge n. 386 o nelle quali la Regione è subentrata all'Ente mutualistico fino alla definizione delle nuove convenzioni, a norma dell'art. 18, terzo comma;

     f) spese per l'assistenza ospedaliera a rimborso erogata dalla Regione, per l'assistenza ospedaliera all'estero erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto per rimborso alle Casse marittime;

     g) fondo di riserva ospedaliero regionale.

 

     Art. 5. La Giunta regionale determina le quote da destinare alle finalità di cui all'art. 4 tenendo presente la quota del fondo nazionale assegnata alla Regione dell'Umbria e l'obiettivo di pervenire a livelli assistenziali uniformi ed al miglioramento delle prestazioni sanitarie, con i seguenti criteri:

     a) spese correnti degli Enti ospedalieri nella misura del cento per cento degli importi risultanti dall'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 6 e 7;

     b) rate dei mutui contratti fino al 31 dicembre 1974 nella misura del cento per cento del relativo importo;

     c) interventi sulla rete ospedaliera per investimenti, ammodernamenti e riequilibrio in relazione ai piani approvati dal Consiglio regionale, ai programmi degli Enti ospedalieri da autorizzare dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare e in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 68; in attesa che sia operante il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57;

     d) spese per il personale comandato nella loro integrale misura in base alla normativa vigente;

     e) spese di cui alle lettere e), f) dell'art. 4, in relazione agli oneri derivanti dalle convenzioni e dalla vigente normativa regionale.

     La Giunta regionale, nel determinare la quota da destinare al fondo di riserva non può superare il limite massimo del 3 per cento. Per la determinazione di quote eccedenti tale misura, la competenza è del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. L'Ente ospedaliero determina le spese correnti sulla base dei seguenti elementi e con i criteri di cui al successivo articolo 7:

     a) retribuzioni, competenze varie ed oneri riflessi relativi al personale in servizio sulla base degli emolumenti spettanti e nei limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché gli oneri per i posti resisi vacanti nel corso dell'anno, per i posti da ricoprire per i quali la Giunta regionale ha emesso autorizzazione e, limitatamente all'anno 1976, per quelli da ricoprire in base ad avvisi o concorsi pubblici banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 13 dicembre 1974;

     b) oneri derivanti da convenzioni in atto;

     c) spese per il funzionamento degli organi istituzionali;

     d) canoni di locazione derivanti da contratto;

     e) spese per la formazione, qualificazione, tirocinio e l'aggiornamento del personale;

     f) spese per interessi passivi;

     g) spese per manutenzione ordinaria degli edifici; spese per manutenzione, riparazione e reintegrazione degli arredi, delle attrezzature; spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, spese per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto; consumi e spese generali diverse;

     h) spese per acquisti di medicinali, presìdi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

     i) spese per acquisto generi per confezionamento vitto;

     l) fondo di riserva nella misura del 3 per cento delle spese a carico del fondo regionale ospedaliero.

 

     Art. 7. Gli stanziamenti per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 6 devono essere iscritti nella misura del cento per cento della relativa spesa prevista.

     Lo stanziamento per le voci di cui alla lettera e) deve essere determinato sulla base dei costi dei programmi approvati dalla Giunta regionale.

     Lo stanziamento della spesa di cui alla lettera f) deve essere determinato prendendo a riferimento 1/8 della quota del fondo regionale ospedaliero iscritto a bilancio.

     Gli stanziamenti per le spese di cui alle lettere g), h), i), dell'art. 6 devono essere commisurati ai corrispondenti stanziamenti iscritti nel preventivo precedente ed adeguati nel corso dell'anno.

 

     Art. 8. Le diarie per i soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera della Regione ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 386 sono determinate, per l'anno 1976, nella misura delle rispettive rette di degenza stabilite per l'anno 1975. Per gli anni successivi la Giunta regionale fissa, entro il 30 settembre, le diarie distintamente per livelli ospedalieri.

 

     Art. 9. Fino alla intervenuta esecutività delle deliberazioni di bilancio le Amministrazioni ospedaliere potranno impegnare per ogni mese, spese correnti, nella misura di 1/12 della somma stanziata nel bilancio preventivo dell'esercizio precedente, oltre a quelle indivisibili aventi carattere pluriennale.

 

     Art. 10. Il Collegio dei revisori trasmette trimestralmente alla Giunta regionale, entro il ventesimo giorno successivo al trimestre, una relazione sullo stato degli accertamenti, degli impegni e sulla situazione di cassa dell'Ente ospedaliero, corredata del relativo prospetto contabile conforme all'allegato modello B).

 

     Art. 11. Gli Enti ospedalieri deliberano il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e lo trasmettono al Comitato di controllo e alla Giunta regionale entro il 20 novembre.

     Successivamente gli Enti ospedalieri rivedono le previsioni di bilancio in relazione alla quota parte del fondo ospedaliero regionale assegnata.

 

     Art. 12. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del regolamento di contabilità approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99.

 

     Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 27 settembre 2013, n. 19.